TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 9 dicembre 2023, n. 181
Testo del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 287 del 9 dicembre 2023), coordinato con la legge di conversione 2 febbraio 2024, n. 11 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale – alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti perla sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.». (24A00786)
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Art. 14 ter
((Modifiche all’articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, concernenti l’integrazione dei poteri del Commissario unico per la realizzazione degli interventi in materia di acque reflue urbane))
((1. Al fine di accelerare la realizzazione delle opere e degli interventi di carattere infrastrutturale previsti dall’articolo 5 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, necessari per il superamento delle procedure di infrazione di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 dell’8 settembre 2023, all’articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 11 e’ sostituito dal seguente: «11. Il Commissario unico opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché’ dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. Fermo restando quanto previsto al primo periodo del presente comma, al Commissario unico si applicano le disposizioni dei commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell’articolo 10 del decreto-legge 24giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11agosto 2014, n. 116, e dei commi 5, 7-bis e 7-ter dell’articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164»; b) dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti: «11-bis. Ove siano necessari provvedimenti di valutazione di impatto ambientale o di verifica di assoggettabilità è competente la Commissione tecnica PNRR-PNIEC di cui all’articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ai relativi procedimenti si applicano le disposizioni di semplificazione e accelerazione previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006per i progetti di cui al medesimo articolo 8, comma 2-bis. 11-ter. Ove gli interventi e le opere rientrino in siti che costituiscono la rete Natura 2000, la valutazione di incidenza è conclusa entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di mancata conclusione della valutazione di incidenza entro il termine di cui al primo periodo, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy, assegna all’autorità competente un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l’autorità competente, il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta al quale attribuisce, invia sostitutiva, il potere di adottare gli atti e i provvedimenti necessari, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Può essere nominato commissario ad acta il Commissario unico di cui al comma 1. Al commissario ad acta non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 11-quater. Nel caso di conclusione negativa delle valutazioni di incidenza, alle opere e agli interventi di cui al comma 2 può applicarsi, in quanto rispondenti a finalità imperative di rilevante interesse pubblico, la disciplina di cui all’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992». 2. Il comma 1 dell’articolo 99 del decreto legislativo 3 aprile2006, n. 152, e’ sostituito dal seguente: «1. Con regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri, le modalità e le condizioni per il riutilizzo delle acque reflue».))