Per una richiesta di utilizzazione di CSS-C in sostituzione di combustibili fossili tradizionali, l’Amministrazione ha il potere di ordinare la presentazione di una istanza di autorizzazione di modifica sostanziale
Sentenza del TAR Lazio sez. 5 n. 12232 del 27.09.2022
… l’art. 35 comma 3 del decreto semplificazioni (d.l. n. 77/2021) ha introdotto una disposizione che eccezionalmente consente a soggetti non autorizzati al recupero e trattamento dei rifiuti, nel caso di progetti che comportano l’utilizzazione di CSS-C in sostituzione di combustibili fossili tradizionali, di formulare domanda di aggiornamento dell’AIA in essere, accelerandone contestualmente la relativa tempistica procedimentale. Ora, se è vero che l’anzidetta disposizione subordina la possibilità di aggiornamento esclusivamente ai progetti che non prevedono una implementazione della capacità produttiva e che rispettano i limiti di emissione previsti per gli impianti di co-incenerimento (in ciò consistendo, a ben vedere, la funzione di semplificazione della nuova disciplina e, al contempo, il limite di operatività della stessa), è altrettanto indubitabile che laddove, come nel caso di specie, emergano anche solo dubbi circa l’effettiva sussistenza di entrambe le predette condizioni, l’Amministrazione ha il potere di ordinare la presentazione di una nuova istanza di autorizzazione con attivazione del procedimento ordinario di modifica sostanziale ex art. 29 nonies del d.lgs. n. 152/2006. Ciò in quanto, trattandosi di procedimento in materia ambientale, nelle fattispecie ricadenti nel comma 3 dell’art. 35 del d.l. n. 77/2021, le pur apprezzabili esigenze di “economia circolare” non possono in alcun caso giustificare alcun automatismo circa la richiesta di aggiornamento dell’AIA, permanendo in capo all’Amministrazione un’ampia discrezionalità tecnica riguardo alle valutazioni di operatività della nuova disciplina. Ne consegue che anche il solo ragionevole e motivato dubbio di compatibilità del progetto alle condizioni astrattamente idonee all’aggiornamento dell’AIA legittima, in forza del principio di precauzione, l’imposizione da parte della P.A di un nuovo procedimento autorizzatorio. Se si osserva, infatti, la struttura della disposizione contenuta nel comma 3 dell’art. 35 del d.l. n. 71/2021 si nota che i procedimenti di aggiornamento e di modifica sostanziale, in quanto alternativi, sono strettamente collegati ma non sovrapponibili, e che l’approfondimento pieno ed effettivo del progetto in contraddittorio con tutti i soggetti pubblici e privati interessati in sede di conferenza di servizi pertiene esclusivamente al procedimento di modifica sostanziale, essendo applicabile, in quest’ultimo caso, la disciplina generale di cui all’art. 29 nonies del d.lgs. n. 152/2006 che fa rinvio alle prescrizioni contenute nell’art. 29 ter e 29 quater del d.lgs. n. 152/2006. … Al riguardo, sia sufficiente osservare, … che per effetto della combustione —anche- del CSS-C, per il TOC (Total Organic Carbon) vi è necessità di ottenere la deroga ai valori limite di legge, deroga che non può ritenersi compatibile con l’eccezionalità dell’istituto previsto dall’art. 35 comma 3 del d.l. n. 77/2021, disposizione da ritenersi, pertanto, di stretta interpretazione.