L’immediata vincolatività delle BAT di settore nel procedimento di modifica dell’AIA
Sentenza del TAR Lazio del 20 giugno 2023, n. 10459
… l’art. 29 octies del d.lgs. n. 152/2006 prevede:
– che il riesame dell’AIA (con valore di rinnovo), è disposto sull’installazione nel suo complesso entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all’attività principale di un’installazione (comma 3, lett. a); in tal caso il ritardo nella presentazione della istanza di riesame non può in alcun modo essere tenuto in conto per dilazionare i tempi fissati per l’adeguamento dell’esercizio delle installazioni alle condizioni dell’autorizzazione;
– che il riesame è “inoltre” disposto [d’ufficio], sull’intera installazione o su parti di essa, dall’autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, “comunque” quando le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni (comma 4 lett. b);
– che entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all’attività principale di un’installazione, l’autorità competente verifica che tutte le condizioni di autorizzazione per l’installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto del d.lgs. n. 152/2006 e, in particolare, se applicabile, dell’articolo 29-sexies, commi 3, 4 e 4-bis (comma 6).
L’art. 29 octies del d.lgs 152/2006 é quindi chiaro nel prevedere la immediata operatività dell’obbligo di adeguamento — anche d’ufficio – alle sopravvenute BAT dalla data di pubblicazione delle stesse nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
Il termine quadriennale di adeguamento é infatti previsto solo come il limite temporale massimo entro il quale concludere il riesame e l’eventuale aggiornamento (sul punto inequivoco il comma 6 dell’art. 20 octies) e non già, come erroneamente dedotto dalla difesa regionale, il termine entro il quale attivare il procedimento di riesame.
Ne consegue, nel caso di specie, l’immediata vincolatività delle BAT del 2018 che, invece, la Regione ha totalmente obliterato nel procedimento di modifica dell’AIA concluso con il provvedimento del 2021 impugnato con il ricorso introduttivo, ancorché ad ottobre 2022 fosse fissato il limite massimo per il relativo adeguamento, con conseguente irrilevanza della qualificazione operata dalla Regione di modifica – non sostanziale – dell’impianto.
Testo completo della Sentenza del TAR Lazio del 20 giugno 2023, n. 10459