Tra gli approfondimenti proposti in questi giorni, la classificazione dei reflui degli impianti di autolavaggio sia nel caso in cui vengano inviati ad un depuratore prima del loro scarico in un corpo recettore sia quando essi sono convogliati in un serbatoio per essere poi evacuati mediante autobotte (M. Sanna).
Il secondo approfondimento propone un commento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 34630 del 1 giugno 2022 in materia di qualificazione dei materiali inerti da cava e delle acque di dilavamento venute a contatto con le lavorazioni di una cava e in quali casi essi siano esclusi dalla disciplina sui rifiuti (G. Amendola).
Il terzo approfondimento riguarda il tema della connessione tra il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e quello di impedimento del controllo di cui all’art. 452 septies del codice penale. (G. De Nozza).
La giurisprudenza esaminata riguarda argomenti di particolare rilevanza:
- Le questioni pregiudiziali rinviate alla Corte di Giustizia UE nel procedimento ILVA S.p.A.
- Il reato di deposito incontrollato di rifiuti, può avere natura permanente, o istantanea a seconda della condotta adottata
- Ai fini dell’accertamento della natura di una cosa come rifiuto, non è sempre necessaria una analisi tecnica disposta dal giudice
- L’inevitabilità dell’errore su legge penale o la pretese buona fede non costituisce una causa indiscriminata di scusabilità.
- Nella definizione del delitto di inquinamento ambientale di cui all’art. 452-bis cod. pen., non deve trovare applicazione la disciplina e la definizione relativa al cd. sito contaminato
- Se si esula dal ciclo estrattivo, gli inerti da cava sono da considerarsi rifiuti ed il loro smaltimento, ammasso, deposito e discarica è regolato dalla disciplina generale
- Per una richiesta di utilizzazione di CSS-C in sostituzione di combustibili fossili tradizionali, l’Amministrazione ha il potere di ordinare la presentazione di una istanza di autorizzazione di modifica sostanziale
Tra le nuove norme comunitarie e nazionali vengono segnalate:
– Decisione (UE) 2022/997 del Consiglio del 7 aprile 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nella decima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti riguardo alla proposta di modifica dell’allegato A di tale convenzione;
– Decisione del Consiglio UE 2022/1663 del 26 settembre 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea riguardo alle modifiche degli allegati dell’accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) e del regolamento allegato all’accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN);
– Regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione del 15 settembre 2022 relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 282/2008;
– Decreto del Ministero della Transizione ecologica n. 342 del 19 settembre 2022 di Adozione del cronoprogramma della Strategia nazionale per l’economia circolare – Missione 2, Componente 1, Riforma 1.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr);
– Decreto del Ministero della Transizione ecologica n. 343 del 16 settembre 2022 di Approvazione dello statuto del consorzio E-Cycle