Sommario Novembre 25

Proponiamo per questo mese un approfondimento in merito all’obbligo per gli impianti di gestione rifiuti di redigere la “relazione di riferimento” prevista dalla Direttiva europea 2010/75/UE. (M. Sanna)

Un secondo approfondimento riguarda l’ultimo rapporto annuale di Eurojust, l’Agenzia europea per la cooperazione nella giustizia penale, che dipinge un quadro piuttosto deludente. (G. Amendola)

La giurisprudenza esaminata riguarda argomenti di particolare rilevanza:

  • La deroga all’autorizzazione per il trasporto di rifiuti è limitata al conferimento da parte di privati cittadini e di ambulanti di rifiuti propri o connessi alla loro attività commerciale, con l’esclusione di quelli raccolti professionalmente in assenza dei requisiti richiesti
  • L’abbandono di rifiuti differisce dalla discarica abusiva
  • Si è in presenza di uno scarico di acque reflue in uno dei corpi recettori, anche se soltanto periodico, discontinuo o occasionale, quando questo sia effettuato tramite condotta, tubazioni, o altro sistema stabile
  • AI fini dell’accertamento della natura di una cosa come rifiuto non è sempre necessaria una analisi tecnica.

Tra le nuove norme europee e nazionali vengono segnalate:

  • Regolamento Delegato (UE) 2025/1482 della Commissione del 24 luglio 2025 che modifica il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli inquinanti organici persistenti tetrabromodifeniletere, pentabromodifeniletere, esabromodifeniletere, eptabromodifeniletere e decabromodifeniletere
  • Decreto direttoriale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica del 30 ottobre 2025, n. 319. Modalità operative in caso di mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI”
  • Testo coordinato del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, coordinato con la legge di conversione 3 ottobre 2025, n. 147 recante: «Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi e per l’istituzione del Dipartimento per il Sud, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi.

Segnaliamo inoltre le seguenti risposte del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ad interpelli in materia ambientale ex art. 3-septies del D.Lgs. 152/06:

  • Risposta ad Interpello del 24 settembre 2025, n. 174543 concernente la Messa in sicurezza permanente (MISP) in presenza di rifiuti con amianto derivanti da attività edili e/o processi industriali. Corretta applicazione della procedura di cui all’art. 242 del D.lgs. n. 152/2006;
  • Risposta ad Interpello del 15 ottobre 2025, n. 190663 concernente chiarimenti in merito alla possibilità di rilasciare una specifica autorizzazione alla miscelazione dei rifiuti, da effettuarsi prima dell’operazione di recupero volta alla cessazione della qualifica di rifiuto per la produzione di aggregato recuperato, nell’ambito di quanto disciplinato dal decreto ministeriale n. 127 del 2024;
  • Risposta ad Interpello del 16 ottobre 2025, n. 191749 concernente l’individuazione dell’Autorità Competente in caso di istanza di VIA/PAUR ai sensi dell’art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. per progetti con unica soglia di verifica VIA o con valore sopra soglia verifica VIA ma sottosoglia VIA.

In controcopertina questo mese, per concludere fuori tema, una foto ed il suo commento: Il castello di Roccascalegna

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