Proponiamo per questo mese un approfondimento in merito al controllo delle emissioni delle discariche di rifiuti alla luce degli adempimenti previsti dalla Direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024. (M. Sanna)
La giurisprudenza esaminata riguarda argomenti di particolare rilevanza:
- La struttura unitaria del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
- Il rilascio dell’AIA non può sostituire la VIA, al più può rafforzare ex post un giudizio di compatibilità ambientale qualora favorevolmente espresso nelle forme della VIA;
- È corretto un provvedimento di annullamento d’ufficio, dell’AIA ai sensi dell’articolo 21-nonies legge 241/1990, quando i provvedimenti ritirati siano illegittimi perché emessi sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti
- Quando l’interesse pubblico prevalente giustifica le modifiche alle caratteristiche fi-siche di un corpo idrico superficiale?
Tra le nuove norme europee e nazionali vengono segnalate:
- Direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni del 04 giugno 2025 – Strategia europea per la resilienza idrica (testo in inglese);
- Raccomandazione (UE) 2025/1179 della Commissione del 4 giugno 2025 relativa ai principi guida dell’efficienza idrica al primo posto;
- Regolamento Delegato (UE) 2025/718 della Commissione del 14 aprile 2025 che modifica il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’acido perfluorottano sulfonato e i suoi derivati;
- Legge 13 giugno 2025, n. 91. Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2024. (Stralcio in materia ambientale)
Segnaliamo inoltre le seguenti risposte del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ad interpelli in materia ambientale ex art. 3-septies del D.Lgs. 152/06:
- Risposta ad Interpello del 20 maggio 2025, n. 95594 concernente l’applicazione della disciplina REACH ai materiali End of Waste;
- Risposta ad Interpello del 23 maggio 2025, n. 98956 concernente l’interpretazione dell’articolo 243, comma 3, del Testo unico ambientale;
- Risposta ad Interpello del 11 giugno 2025, n. 110619 concernente il trattamento di fanghi e rifiuti provenienti da terzi presso impianti di depurazione delle acque reflue urbane: definizione del campo di applicazione dell’art. 110 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Risposta ad Interpello del 18 giugno 2025, n. 115870 concernente la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA – Chiarimenti in merito alla corretta applicazione del punto 6 Industria della gomma e delle materie plastiche, lett. a) dell’Allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/06: “Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate“.
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