Sommario Luglio 24

Proponiamo per questo mese un approfondimento sui possibili tipi di compostaggio previsti dalle diverse norme di settore. (M. Sanna).

Un secondo approfondimento, riguarda il delicato tema del bilanciamento tra tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute umana e dell’ambiente e le esigenze di continuità dell’attività produttiva e di salvaguardia dell’occupazione di impianti industriali di interesse strategico nazionale (G. Amendola).

La giurisprudenza esaminata riguarda argomenti di particolare rilevanza:

  • Il gestore di un impianto che non rispetti le condizioni dell’autorizzazione deve adottare immediatamente tutte le misure necessarie per adeguarsi. Né è ammissibile una serie prolungata di proroghe per uniformarsi ad esse ed è obbligatorio sospendere l’esercizio dell’impianto se esso presenta pericoli gravi e rilevanti per l’integrità dell’ambiente e della salute umana;
  • È costituzionalmente illegittimo un provvedimento governativo che configuri un sistema di tutela dell’ambiente parallelo a quello ordinario, affidato a una disposizione dai contorni del tutto generici: come tali inidonei ad assicurare che, l’esercizio dell’attività di un impianto si svolga senza recare pregiudizio alla salute e all’ambiente e senza prevedere un termine di durata del regime individuato;
  • La qualifica di scarico industriale è collegata alla sua provenienza;
  • Quando i rifiuti sono stati già oggetto di cernita l’operazione successiva non rientra nel deposito temporaneo ma nella gestione dei rifiuti;
  • Perché un progetto concluda il suo iter autorizzatorio non è sufficiente il regolare parere positivo dall’Autorità preposta alla Via ma deve ottenere l’autorizzazione integrata ambientale;
  • Un forno elettrico utilizzato per eliminare gli scarti di produzione anche con un recupero energetico, è sottoposto alla normativa in materia di incenerimento dei rifiuti.

Tra le nuove norme comunitarie e nazionali vengono segnalate:

  • Regolamento delegato (UE) 2024/1765 della Commissione del 11 marzo 2024 che integra il regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche tecniche dei principali elementi della gestione dei rischi;
  • Regolamento delegato (UE) 2024/1682 della Commissione del 4 marzo 2024 recante modifica del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’aggiunta dello stallatico trasformato come materiale costituente nei prodotti fertilizzanti dell’UE;
  • Decreto del Ministero dell’ambiente e della Sicurezza Energetica del 21 marzo 2024 n. 74. Regolamento recante inserimento di prodotti costituiti prevalentemente da gliceridi di origine vegetale nell’elenco delle biomasse a uso combustibile e aggiornamento dei parametri relativi a prodotti costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale.
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