Proponiamo per questo mese un approfondimento in merito alla distinzione tra i procedimenti per l’ottenimento dell’AIA, disciplinati dalla parte II, titolo III bis del D.lgs. n. 152/06 e quelli finalizzati alla bonifica dei siti contaminati che sono regolamentati dalla parte IV, titolo V del medesimo D.Lgs., con particolare riguardo ai casi in cui può sussistere una commistione tra le prescrizione derivanti dai due procedimenti . (M. Sanna).
Un secondo approfondimento, riguarda il testo della nuova direttiva comunitaria concernente il trattamento delle acque reflue urbane, i nuovi adempimenti richiesti e le scadenze stabilite (G. Amendola).
La giurisprudenza esaminata riguarda argomenti di particolare rilevanza:
- Non può essere attribuita all’attività di campionamento dei rifiuti la «natura» di accertamento tecnico ex se;
- Il precetto dell’art. 255 comma 3 del Dlgs. 152/06 riguarda “chiunque non ottempera all’ordinanza del sindaco” che intima agli obbligati di procedere alla rimozione dei rifiuti;
- Per configurarsi un deposito temporaneo è necessario che questo avvenga sull'”intera area su cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti”.
Tra le nuove norme europee e nazionali vengono segnalate:
- Decisione di Esecuzione (UE) 2024/2974 della Commissione del 29 novembre 2024 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, per gli impianti di forgiatura e le fonderie;
- Direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024 concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
- Regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento (CE) n. 1013/2006;
- Regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 febbraio 2024 sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014;
- Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/3120 della Commissione del 16 dicembre 2024 che autorizza una deroga a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di gas fluorurati a effetto serra con un GWP pari o superiore a 150 nei congelatori criogenici meccanici (–150 °C);
- Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/3122 della Commissione del 16 dicembre 2024 che autorizza una deroga a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di gas fluorurati a effetto serra con un GWP pari o superiore a 150 nei contenitori per il trasporto di sangue e nei congelatori rapidi per plasma ematico per contatto
- Decreto direttoriale MASE n. 253 del 12 dicembre 2024 concernente i sistemi di geolocalizzazione di cui all’articolo 16 del D.M. 4 aprile 2023, n.59;
- Decreto direttoriale MASE n. 254 del 12 dicembre 2024 con il quale sono approvati i manuali relativi agli adempimenti del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI):
- Decreto direttoriale MASE n. 255 del 12 dicembre 2024 con il quale è adottata la procedura di accreditamento per accedere alle informazioni contenute nel RENTRI;