Sommario Febbraio 25

Proponiamo per questo mese un approfondimento in merito alle condizioni necessarie per verificare e definire la sussistenza di uno stato di inquinamento di un sito, distinguendole da quelle invece previste dalla normativa sulle bonifiche. (M. Sanna).

Un secondo approfondimento, riguarda la recente relazione speciale della Corte dei Conti Europea in merito all’inquinamento urbano, atmosferico e acustico, nell’Unione Europea. (G. Amendola).

La giurisprudenza esaminata riguarda argomenti di particolare rilevanza:

  • poiché non vi è nell’ordinamento alcuna preclusione normativa all’avvio a compostaggio di materiale totalmente o parzialmente inerte, è necessario che la sua compatibilità con tale trattamento, sia oggetto di valutazione da parte dell’Autorità competente in sede di rilascio dell’autorizzazione
  • le operazioni necessarie affinché un oggetto perda la qualifica di rifiuto, quand’anche si esauriscano nel mero controllo, in quanto operazioni di recupero, debbono essere effettuate da un soggetto autorizzato
  • la natura di illecito istantaneo di cui all’articolo 256, comma primo, del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, non è esclusa nel caso di condotta caratterizzata da mera “occasionalità”, bensì dalla sua “assoluta occasionalità”

Tra le nuove norme europee e nazionali vengono segnalate:

  • Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2024 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE;
  • Regolamento (UE) 2024/3190 della Commissione del 19 dicembre 2024 relativo all’utilizzo del bisfenolo A (BPA) e di altri bisfenoli e derivati di bisfenoli con classificazione armonizzata per specifiche proprietà pericolose in determinati materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 e che abroga il regolamento (UE) 2018/213
  • Relazione speciale 02/2025 della Corte dei Conti Europea del 15 gennaio 2024. Inquinamento urbano nella UE;
  • Legge 30 dicembre 2024, n. 207. Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027. (Stralcio in materia di ambiente).

Segnaliamo inoltre le seguenti risposte del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ad interpelli ex art. 3-septies del D.Lgs. 152/06:

  • Risposta ad interpello 22 novembre 2024, N. 214095 concernente: “Chiarimenti relativamente all’attribuzione della operazione R1 di cui all’allegato C alla parte quarta del D.Lgs. n.152/2006 agli impianti di termovalorizzazione di rifiuti speciali”;
  • Risposta ad interpello 10 gennaio 2025, N. 3144 concernente: “interpretazione della Delibera del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall’inquinamento, del 4 febbraio 1977, Allegato 4, punto 1.2 – fascia di rispetto minima di 100 metri, con vincolo di inedificabilità assoluta, circostante l’area destinata a un impianto di depurazione”;
  • Risposta ad interpello 15 gennaio 2025, N. 6651 concernente: “applicabilità dell’art. 7bis commi 4bis e 4ter ovvero degli “Indirizzi interpretativi in merito alla competenza sulla Valutazione di Impatto Ambientale degli elettrodotti quali opere connesse ad impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili” del MATTM per gli impianti F.E.R.
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