Sentenza TAR Toscana 25 luglio 2023, n. 774

Prescrizioni più restrittive per scarichi diversi da quelli domestici possono essere previste, in ossequio ai principi di ragionevolezza, proporzionalità, precauzione e prevenzione del danno ambientale

Sentenza del TAR Toscana 25 luglio 2023, n. 774

… i reflui condotti dallo scarico S1 hanno una composizione ben diversa da quella tipica degli scarichi domestici, poiché, prima dell’assoggettamento al trattamento di claro-flocculazione e decantazione che ne elimina parte delle sostanze pericolose, e segnatamente la maggior parte dei metalli pesanti, gli stessi risultano contaminati dalle suddette sostanze inquinanti (in tal senso: parere del 30 agosto 2017 della N.a. Spa, pagina 3, parte conclusiva del punto 5; nota C. del 31 luglio 2017).

I reflui di cui allo scarico S1, dunque, non sono domestici (articolo 74 cit.), e non possono ritenersi equiparati a quelli domestici (articolo 101 cit.).

Gli stessi non possono quindi confluire nella pubblica fognatura senza una specifica autorizzazione, come previsto dall’articolo 107 comma 2 e dall’articolo 124 comma 4 Dlgs 152/2006, nonché dall’articolo 5 Lr Toscana n. 20/2006, con esclusivo riferimento alle acque reflue domestiche.

… l’amministrazione deputata al rilascio dell’Aia ben poteva, nel caso di specie, rendere maggiormente stringenti i limiti della concentrazione di sostanze inquinanti presenti nelle acque immesse in fognatura, e ciò con riferimento alla presenza, in prossimità e a valle del punto di versamento, dell’impianto di depurazione di (omissis), la cui capacità operativa si mirava a preservare attraverso la previsione in contestazione.

… l’impianto di (omissis) è di tipo biologico, ed è idoneo ad eliminare dalle acque i soli agenti inquinanti che comunemente si trovano negli scarichi domestici, non anche le sostanze elencate nella prescrizione impugnata. Conseguentemente, l’eventuale immissione in fognatura delle sostanze indicate in prescrizione, con limiti più elevati di quelli previsti dalla succitata tabella V per l’immissione in acque superficiali, stante l’inefficacia sulle stesse dell’impianto di depurazione, avrebbe potuto determinare un innalzamento della relativa concentrazione nelle acque “depurate” e reimmesse in acque per l’appunto superficiali (Torrente Lota), compromettendo così l’equilibrio generale di tale risorsa ambientale. …

L’operato della P.A. risulta dunque essersi esplicato nel solco del potere previsto dal riportato articolo 29-sexies, e in pieno ossequio ai fondamentali principi di ragionevolezza, proporzionalità, precauzione e prevenzione del danno ambientale, oltre che sulla scorta di un’attenta e approfondita istruttoria. Il cd. “principio di precauzione”, in particolare, di derivazione comunitaria (articolo 7, regolamento n. 178 del 2002), impone infatti che laddove sussistano incertezze o anche solo un ragionevole dubbio riguardo all’esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possono essere adottate misure di protezione senza dover attendere che siano pienamente dimostrate l’effettiva esistenza e la gravità di tali rischi. In tal caso l’azione dei pubblici poteri deve tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche (C.d.S. III, 3 ottobre 2019 n. 6655; Tar Piemonte I, 12 dicembre 2020 n. 834). Il principio trova attuazione facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione dei valori ambientali sugli interessi economici e riceve applicazione in tutti i settori ad elevato livello di protezione, indipendentemente dall’accertamento di un effettivo nesso causale tra un fatto dannoso o potenzialmente tale e gli effetti pregiudizievoli che ne derivano. Come più volte statuito anche dalla Corte di giustizia comunitaria, l’esigenza di tutela della salute umana diventa imperativa già in presenza di rischi solo possibili, ma non ancora scientificamente accertati, poiché le istituzioni sia comunitarie che nazionali sono responsabili della tutela della salute e dell’ambiente, sicché la regola della precauzione può essere considerata come un principio autonomo che discende dalle disposizioni del Trattato (Tar Campania — Napoli V, 3 gennaio 2023 n. 28). Le censure in esame vanno perciò disattese.

Testo completo della Sentenza del TAR Toscana 25 luglio 2023, n. 774

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