Un impianto di trattamento rifiuti anche se destinato alla produzione di energia da fonti rinnovabili resta comunque soggetto alla normativa sui rifiuti fino alla fine del trattamento
Sentenza Tar Puglia 8 maggio 2023, n. 724
Ai sensi dell’articolo 184-bis, lettera a) del Dlgs n. 152/2006, presupposto necessario affinché una sostanza sia individuabile come “sottoprodotto” è che essa abbia avuto origine “da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto”. Invero, …, la Forsu non deriva da alcun processo produttivo, ma da processi di consumo, ragion per cui non è possibile qualificarla come “sottoprodotto”.
… inapplicabile al caso di specie anche l’articolo 184-ter del Dlgs n. 152/2006, il quale prevede che “un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni […]”. Difatti, la perdita della qualifica di rifiuto avverrà in un momento successivo al processo di recupero dello stesso, e, pertanto, prima dell’avvio — nonché nel corso — di tale operazione il “rifiuto” continua ad essere tale.
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… “l’energia traibile dalla attività di recupero dei rifiuti biodegradabili costituisce solo una utilità che si affianca a quella insita nel recupero dei rifiuti stessi, e che tale utilità possa costituire il motivo principale che induce il gestore alla apertura dell’impianto non altera la natura dell’attività, che resta pur sempre anche una attività oggettivamente deputata al recupero degli stessi” e che, pertanto, “agli impianti che producono energia rinnovabile tramite trattamento di rifiuti biodegradali sarà quindi certamente applicabile la disciplina inerente la produzione di energia di fonti rinnovabili, senza peraltro far derivare da tale statuizione la inapplicabilità delle norme sui rifiuti — sia la normativa afferente la produzione di energia da biomasse sia la normativa sulla gestione dei rifiuti” (cfr. Cgars, parere del 3 luglio 2019, n. 93).
Testo completo della Sentenza del Tar Puglia 8 maggio 2023, n. 724