La concessione di una deroga ai valori limite di emissione in atmosfera può avvenire solo nel rispetto delle “norme di qualità ambientale”
Sentenza della Corte di Giustizia UE del 9 marzo 2023, causa C-375/21
… i valori limite di qualità dell’aria previsti per taluni inquinanti dall’articolo 13 e dall’allegato XI della direttiva 2008/50 costituiscano siffatte “norme di qualità ambientale”, ai sensi dell’articolo 18 della direttiva 2010/75. … il fatto che la definizione di “norme di qualità ambientale” faccia riferimento a una serie di requisiti che devono sussistere soltanto “in un dato momento” non esclude che i valori limite relativi alla qualità dell’aria, che devono essere rispettati in permanenza, siano compresi in tale definizione. Infatti, sebbene detta definizione consenta l’inclusione di requisiti che non devono essere rispettati in modo permanente, requisiti di natura permanente sono a fortiori “norme di qualità ambientale”, ai sensi della medesima definizione, poiché sono validi in qualsiasi momento.
L’articolo 18 della direttiva 2010/75 conferma quindi l’interpretazione dell’articolo 15, paragrafo 4, di tale direttiva, secondo cui l’autorità competente deve valutare se la fissazione di valori limite di emissione meno severi per gli inquinanti atmosferici originati da una determinata installazione contribuisca al superamento dei valori limite di qualità dell’aria fissati per quanto riguarda le concentrazioni di tali fonti di inquinamento nella zona o nell’agglomerato di cui trattasi conformemente all’articolo 13 della direttiva 2008/50 e, in caso affermativo, deve astenersi dal concedere una deroga che comprometterebbe il rispetto delle norme di qualità ambientale.
… quando i valori limite di qualità dell’aria sono superati nella zona di influenza di una determinata installazione, l’eventuale concessione di una siffatta deroga ai valori limite di emissione può avvenire solo nel rispetto delle prescrizioni dei piani per la qualità dell’aria, ai sensi dell’articolo 23 della direttiva 2008/50, che hanno dovuto essere predisposti in un simile contesto di superamento.
… una deroga ai valori limite di emissione non può essere concessa ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2010/75, qualora detta deroga possa contribuire a “eventi inquinanti di rilievo”, ai sensi di tale disposizione e, segnatamente, a un superamento dei valori limite di qualità dell’aria per l’SO2 stabiliti in virtù della direttiva 2008/50 . Orbene, i requisiti fissati dai piani per la qualità dell’aria prevedono precisamente di contrastare detti superamenti facendo sì che il periodo di superamento sia il più breve possibile.
… l’articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2010/75, in combinato disposto con l’articolo 18 di quest’ultima e con gli articoli 13 e 23 della direttiva 2008/50 , deve essere interpretato nel senso che, nell’esaminare una domanda di deroga ai sensi del suddetto articolo 15, paragrafo 4, l’autorità competente, tenuto conto di tutti i dati scientifici pertinenti relativi all’inquinamento, compreso l’effetto cumulativo con altre fonti dell’inquinante interessato, nonché delle misure previste dal pertinente piano per la qualità dell’aria elaborato per la zona o l’agglomerato di cui trattasi ai sensi dell’articolo 23 della direttiva 2008/50 , deve rifiutare siffatta deroga qualora essa possa contribuire al superamento dei valori limite legali di qualità dell’aria stabiliti ai sensi dell’articolo 13 della direttiva 2008/50 o contravvenire alle misure contenute in tale piano volte a garantire il rispetto di detti valori limite e a limitare il periodo di superamento di questi ultimi a una durata il più breve possibile.
Testo completo della Sentenza della Corte di Giustizia UE del 9 marzo 2023, causa C-375/21