La deroga all’autorizzazione per il trasporto di rifiuti è limitata al conferimento da parte di privati cittadini e di ambulanti di rifiuti propri o connessi alla loro attività commerciale, con l’esclusione di quelli raccolti professionalmente in assenza dei requisiti richiesti
Sentenza della Corte di Cassazione del 7 agosto 2025, n. 29230
… mai i sedicenti «ambulanti» avrebbero potuto conferire rifiuti costituiti da RAEE avvalendosi della deroga prevista dall’art. 266, comma 5, d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto tale tipologia di rifiuti costituisce oggetto di autonoma disciplina normativa (Sez. 3, n. 19153 del 22/11/2017, dep. 2018, Serio, cit.).
Dal principio esposto si ricava che già nelle more della disciplina applicabile al momento in cui le condotte si sono svolte e a prescindere dall’intervento della l. 28 dicembre 2015, n. 221, fosse possibile ritenere la deroga espressa all’art. 266, comma 5, del d.lgs. 152/2006 andasse limitata alle ipotesi di conferimento da parte di privati cittadini e di ambulanti di rifiuti propri o connessi alla loro attività commerciale, con l’esclusione dunque – come riconosciuto in fatto nel caso in esame – di quelli raccolti professionalmente in assenza dei requisiti richiesti.
… ad essere ritenuta illecita ed idonea ad integrare il reato ex art. 260 del d.lgs. 152/2006 (ora 452-quaterdecies cod. pen.) non è la gestione ex se di rifiuti provenienti da privati cittadini o ambulanti in assenza dei formulari di identificazione e trasporto e dell’iscrizione all’albo, ma la circostanza di fatto che i materiali conferiti dai sedicenti ambulanti, secondo gli accertamenti condotti, non fossero di natura «propria», ma costituissero il frutto di una raccolta professionale, in violazione delle disposizioni che la disciplinano, che … non fossero di origine esclusivamente domestica (o urbana) e che poi venissero «trattati» (o meglio «non» venissero trattati) in modo difforme a quanto autorizzato.

