La natura di rifiuto di un veicolo fuori uso o di parti di esso non necessita di particolari accertamenti, quando risulti che detti beni non siano stati sottoposti ad alcuna operazione
Sentenza della Corte di Cassazione del 30 dicembre 2025, n. 170
… la natura di rifiuto di un veicolo fuori uso o di parti di esso non necessita di particolari accertamenti, quando risulti che detti beni non siano stati sottoposti ad alcuna operazione finalizzata alla rimozione dei liquidi o delle altre componenti pericolose (Sez. 3, n. 11030 del 05/02/2015, Rv. 263248). In proposito, deve anche essere ricordato che la classificazione di una sostanza o di un oggetto quale rifiuto non deve necessariamente basarsi su una analisi tecnica, potendo legittimamente fondarsi anche su elementi probatori di diversa natura, quali, a titolo esemplificativo, le dichiarazioni testimoniali, i rilievi fotografici o gli esiti di ispezioni e sequestri (Sez. 3, n. 33102 del 07/06/2022, Bartucci, Rv. 283417; Sez. 3, n. 7705 del 28/06/1991, De Vita, Rv. 187805), per cui la descrizione della merce, in cattivo stato d’uso e caricata alla rinfusa in cassoni di plastica, e la mancata produzione di documentazione attestante la revisione e il collaudo dei pezzi di ricambio, concerne una motivazione, contenente accertamenti di fatto adeguatamente e logicamente motivati, che perciò si sottraggono al controllo di legittimità.

