Sentenza della Corte di Cassazione del 16-06-2025 n 22459

Il mancato rispetto delle Best Available Techniques, B.A.T., assume rilievo al fine dell’accertamento della abusività della condotta, in quanto le stesse concorrono a definire il parametro, di legge o di autorizzazione, di cui è sanzionata la violazione

Sentenza della Corte di Cassazione del 16 giugno 2025, n. 22459

In termini generali, la condotta è “abusiva” non solo quando viene svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche quando è posta in essere in violazione di leggi statali o regionali – ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale – ovvero di prescrizioni amministrative (Sez. 3, n. 15865 del 31/01/2017, Rizzo, Rv. 269491 – 01; Sez. 3, n. 46170 del 21/09/2016, Simonelli, Rv. 268060 – 01; parla di abuso del titolo amministrativo di cui si ha la disponibilità, Sez. 3, n. 26007 del 25/04/2019, Pucci, Rv. 276015 – 02).

Con specifico riferimento al delitto di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen., il requisito della abusività deve essere interpretato in stretta connessione con gli altri elementi tipici della fattispecie, quali la reiterazione della condotta illecita e il dolo specifico d’ingiusto profitto. Ne consegue che la mancanza delle autorizzazioni non costituisce requisito essenziale per la configurazione del delitto che, da un lato, può sussistere anche quando la concreta gestione dei rifiuti risulti totalmente difforme dall’attività autorizzata (Sez. 3, Putrone, cit.; Sez. 5, n. 40330 del 11/10/2006, Pellini, Rv. 236294 – 01, secondo cui sussiste il carattere abusivo dell’attività organizzata di gestione dei rifiuti qualora essa si svolga continuativamente nell’inosservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni, il che si verifica non solo allorché tali autorizzazioni manchino del tutto – cosiddetta attività clandestina -, ma anche quando esse siano scadute o palesemente illegittime e comunque non commisurate al tipo di rifiuti ricevuti, aventi diversa natura rispetto a quelli autorizzati e accompagnati da bolle false quanto a codice attestante la natura del rifiuto, in modo da celarne le reali caratteristiche e farli apparire conformi ai provvedimenti autorizzatori dei siti di destinazione finale; nello stesso senso, Sez. 3, n. 40828 del 06/10/2005, Fradella, Rv. 232350 – 01;

secondo Sez. 3, n. 33089 del 15/07/2021, Centro Servizi Ambientali, Rv. 282101 – 01, la verifica della rispondenza delle autorizzazioni ambientali alle Best Available Techniques, B.A.T., in relazione al tipo di attività svolta e alla incidenza della eventuale difformità, e, in ogni caso, il rispetto di queste ultime, assume rilievo al fine dell’accertamento della abusività della condotta, in quanto le stesse concorrono a definire il parametro, di legge o di autorizzazione, di cui è sanzionata la violazione e la cui inosservanza, se incidente sul contenuto, sulle modalità e sugli esiti della attività svolta, può determinare la abusività di quest’ultima, in quanto esercitata sulla base di autorizzazione difforme da BAT Conclusions rilevanti ai fini di tale attività o in violazione di queste ultime);

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