L’abbandono di rifiuti differisce dalla discarica abusiva
Sentenza della Corte di Cassazione del 12 settembre 2025, n. 30648
… la contravvenzione di abbandono di rifiuti, di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è configurabile nel solo caso di condotta estemporanea e meramente occasionale, che abbia ad oggetto quantitativi modesti, interessi aree non estese e non implichi attività di gestione dei rifiuti o ad esse prodromiche, essendo altrimenti configurabile la contravvenzione di discarica abusiva (Sez. 3, n. 33287 del 10/07/2024, Paparazzo, Rv. 286844 – 01 che ha precisato che, tra i due reati, si verifica un fenomeno di “progressione criminosa”, risolvibile sulla base del principio di specialità, con conseguente applicazione del solo regime sanzionatorio previsto per il più grave reato di discarica abusiva). Si tratta di principio che si colloca nel solco del consolidato insegnamento della Corte di cassazione secondo il quale l’abbandono differisce dalla discarica abusiva per la mera occasionalità, desumibile dall’unicità ed estemporaneità della condotta – che si risolve nel semplice collocamento dei rifiuti in un determinato luogo, in assenza di attività prodromiche o successive – e dalla quantità dei rifiuti abbandonati, mentre nella discarica abusiva la condotta o è abituale – come nel caso di plurimi conferimenti – o, pur quando consiste in un’unica azione, è comunque strutturata, ancorché grossolanamente, al fine della definitiva collocazione dei rifiuti “in loco” (Sez. 3, n. 18399 del 16/03/2017, Cotto, Rv. 269914 – 01; Sez. 3, n. 47501 del 13/11/2013, Caminotto, Rv. 257996 – 01).
Ai fini, dunque, della configurabilità del reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, di cui all’art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, sono necessari: 1) l’accumulo, più o meno sistematico, ma comunque ripetuto e non occasionale, di rifiuti in un’area determinata; 2) la eterogeneità dell’ammasso dei materiali; 3) la definitività del loro abbandono; 4) il degrado, anche solo tendenziale, dello stato dei luoghi per effetto della presenza dei materiali in questione, anche in difetto di una specifica organizzazione di persone e di mezzi (così, in motivazione, Sez. 3, n. 11258 dell’11/02/2010, Chirizzi, Rv. 246459

