Gli interventi di messa in sicurezza permanente, anche se autorizzati ai sensi della normativa sulle bonifiche di cui alla Parte IV, Titolo V del Dlgs 152/2006, necessitano dell’autorizzazione prevista per le discariche di rifiuti di cui alla Parte IV, Titolo I, del Dlgs152/2006.
Sentenza del TAR Sardegna del 18 luglio 2023, n. 548
… qualora nell’ambito di un procedimento di bonifica sia prevista la messa in sicurezza permanente mediante la realizzazione di un volume confinato qualificabile come rifiuto, tale intervento, pur se autorizzato nell’ambito di un procedimento di cui alla Parte Quarta, Titolo Quinto, del Dlgs n. 152/2006, necessita di tutti i titoli necessari alla sua realizzazione restando conseguentemente la Misp assoggettata al regime autorizzatorio delle discariche di rifiuti di cui al Titolo IV.
Tali titoli vanno acquisiti nell’ambito del procedimento teso al rilascio del provvedimento di approvazione del progetto e sono ricompresi nel provvedimento di approvazione ministeriale, come espressamente previsto dall’articolo 252, comma 6 del Testo unico ambiente.
Il provvedimento di approvazione del relativo progetto ricomprende invero i titoli necessari alla realizzazione degli interventi, tra cui quelli necessari ai sensi della normativa sulla gestione dei rifiuti.
Come precisa la difesa del Ministero intimato, dunque, la normativa oggi in vigore non impedisce la realizzazione di interventi di Misp che interessano rifiuti o matrici ambientali ma impone che il provvedimento di approvazione del relativo progetto ricomprenda i titoli necessari alla realizzazione degli interventi, tra cui quelli necessari ai sensi della normativa sulla gestione dei rifiuti.