Valenza del c.d. screening, di cui all’art. 19 del D. lgs. 152/2006
Sentenza del TAR Lazio Sez. II-ter n. 13056 del 28 giugno 2024
Il c.d. screening, di cui al citato art. 19 D. lgs. 152/2006, a sua volta, ha ad oggetto l'”impatto”, ovvero la “alterazione” dell’ambiente latu sensu inteso: solo che esso svolge una funzione preliminare per così dire di “carotaggio”, nel senso che “sonda” la incidenza della progettualità sull’ambiente e sulla salute pubblica;
… per giurisprudenza consolidata per il procedimento di screening è prevista la sommarietà della valutazione dell’Amministrazione nei casi di dubbia compatibilità ambientale, proprio nell’ottica di evitare un’inutile duplicazione procedimentale, in quanto una completa istruttoria e valutazione verrà poi svolta in sede di VIA (mentre, in caso di assenza di dubbi rilevanti, l’Autorità dovrà approfonditamente valutare gli impatti e imporre eventualmente prescrizioni).
… la ratio dello screening è evidentemente quella di garantire per quanto possibile il più elevato livello di tutela ambientale, non limitandosi ad una valutazione parziale della proposta; in quest’ottica, è corretto il richiamo da parte del Ministero resistente anche ai principi europei di precauzione e prevenzione, quali necessario postulato del giudizio, solo ipotetico, di nocività per l’ambiente sotteso alla procedura di assoggettabilità.
… quello tipico dello screening è un giudizio di mera prognosi, intrinseco alla sua effettuazione preventiva; pertanto, laddove – come nella specie – per fattori obiettivamente esternati si ipotizzi la lesività di un progetto, appare corretto cautelarsi – rectius, più propriamente, cautelare la collettività e quindi, in senso più ampio, l’ambiente – non impedendo la realizzazione dell’intervento, ma, semplicemente, imponendo l’approfondimento dei suoi esiti finali.
A ciò si aggiunga che, in base a giurisprudenza del tutto pacifica, la valutazione di incidenza ambientale, similmente alla valutazione di impatto ambientale, è espressione dell’esercizio di discrezionalità tecnica, oltre che amministrativa, ed è sindacabile da parte del giudice amministrativo soltanto nell’ipotesi in cui l’istruttoria sia mancata o sia stata svolta dall’Amministrazione in modo inadeguato.
Si tratta, invero, di una valutazione (già quella di V.I.A.) che è espressione di un’amplissima discrezionalità che non si esaurisce in una mera valutazione tecnica, come tale suscettibile di verificazione tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa ed istituzionale in relazione all’apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti …