Sentenza del Consiglio di Stato del 31 agosto 2023, n. 8093

La sostituzione di combustibili fossili tradizionali con il Css-combustibile come previsto dall’articolo 35, comma 3, Dl 77/2021, salvo le verifiche da parte dell’Autorità competente entro 30 giorni dalla comunicazione. è una modifica non sostanziale ai fini AIA ex articolo 29-nonies, Dlgs 152/2006.

Sentenza del Consiglio di Stato del 31 agosto 2023, n. 8093

… l’articolo 35 comma 3 in esame ha un significato triplice. … la norma introduce una disciplina del procedimento speciale rispetto a quella del comma 1 dell’articolo 29 nonies, perché come si è visto abbrevia a 45 giorni il termine di attesa per procedere con la modifica e prevede un distinto e più breve termine di 30 giorni entro il quale l’autorità competente deve attivarsi per ravvisare la modifica sostanziale e richiedere la presentazione di una nuova domanda. … a questa parte della norma non si può dare il significato di introdurre un silenzio assenso. In base alla regola generale dell’articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, infatti, il silenzio assenso è escluso nei procedimenti in materia ambientale. Una regola diversa dovrebbe quindi essere prevista dalla legge in modo esplicito, e ciò nel caso in esame non è avvenuto, dato che l’articolo 35 comma 3 non annette al superamento del termine di 30 giorni conseguenze particolari, in particolare la decadenza del potere di provvedere.

… la norma stabilisce una sorta di presunzione relativa: a fronte di una richiesta di sostituzione del pet coke con Css da parte di una cementeria, la quale alleghi che la capacità produttiva rimane invariata e i requisiti di utilizzo del Css sono rispettati, l’amministrazione non ha più il “tavolo sgombro”, ma deve anzitutto verificare se questi presupposti sussistono, ovvero presumere salvo prova contraria di trovarsi di fronte ad una modifica non sostanziale.

La norma dell’articolo 35, comma 3, in esame è muta sul punto specifico, però si può secondo logica ritenere che, ove uno solo dei due criteri da essa previsti per ravvisare la modifica non sostanziale non sia rispettato, la modifica sia per ciò solo sostanziale, come emerge del resto anche dalla delibera regionale 22 febbraio 2021 sopra citata. Infatti, con una produzione maggiore ovvero con i limiti di utilizzo del Css non rispettati, ci si trova automaticamente in una situazione in cui si “producano effetti negativi e significativi sull’ambiente o sulla salute umana” ai sensi dell’articolo 5 comma 1 lettera l-bis) del Dlgs 152/2006. Ciò però, lo si dice per chiarezza, non comporta di per sé che l’intervento non sia assentibile, ma soltanto richiede di passare per la più approfondita procedura di nuova autorizzazione.

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