Il materiale biodegradabile fornito da industrie connesse alla silvicoltura, come mobilifici, laddove rientri nella definizione dell’art. 237-ter del d.lgs. 152/2006 e dei relativi allegati è ammissibile in un impianto termoelettrico alimentato da biomasse
Sentenza del Consiglio di Stato del 25 novembre 2025, n. 9238
… il concetto di “biomassa” ammissibile negli impianti di biogas è molto ampio, limitandosi lo stesso unicamente a definire che debba trattarsi di materiale biodegradabile prodotto da una serie di soggetti nei quali rientrano le industrie connesse alla silvicoltura.
… la norma, oltre la qualificazione soggettiva (industria connessa alla silvicoltura), ne ha incluso una oggettiva, ovvero materiale biodegradabile; la rispettiva nozione è contenuta nella disciplina tecnica di cui all’allegato X del d.lgs. 152/2006, …. Nulla si rinviene in essa in ordine al fatto – di carattere escludente e quindi che avrebbe dovuto essere oggetto di espressa indicazione – che i residui di legno di mobilifici non possano rientrare in tale categoria. …
Quindi nel vuoto della legge, che ammette anche prodotti di mobilifici, l’esclusione dell’ammissibilità è un evidente eccesso di potere, avvenuto senza ulteriore istruttoria da parte del Ministero che non ha tecnicamente e scientificamente escluso che si tratti di materiale biodegradabile.
… accertando l’ammissibilità del materiale biodegradabile fornito da industrie connesse alla silvicoltura, come mobilifici, laddove i rifiuti di legno rientrino nella definizione dell’art. 237-ter del d.lgs. 152/2006 e dei relativi allegati.

