Sentenza del Consiglio di Stato 31 gennaio 2023, n. 1096

Illegittimità del provvedimento di sospensione dell’attività di una impresa in mancanza sia del presupposto del pericolo per l’ambiente sia di un termine finale

Sentenza del Consiglio di Stato 31 gennaio 2023, n. 1096

l’articolo 29-decies, comma 9, lettera b), del Dlgs n. 152 del 2006, …, prevedeva che “In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all’articolo 29-quattuordecies, l’autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni: … b) alla diffida e contestuale sospensione dell’attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni [di pericolo alla salute o all’ambiente], o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all’anno”.

Dalla lettura della norma emerge, pertanto, che il presupposto per l’applicazione, e quindi per procedere alla diffida e alla sospensione dell’attività, è duplice ed alternativo: i) il manifestarsi di situazioni pericolose; ii) la reiterazione di violazioni per più di due volte all’anno. Inoltre, la sospensione può essere disposta solo “per un tempo determinato”.

Del resto, la conferma di tale interpretazione può essere tratta dall’esame della versione attuale del medesimo articolo, … Invero, la nuova formulazione, mantenendo fermi i presupposti richiesti per disporre la sospensione, apporta nuove specificazioni in ordine ai caratteri delle situazioni pericolose che legittimano il provvedimento, chiarendo che esse debbano costituire un “pericolo immediato per la salute umana o per l’ambiente”.

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… l’introduzione in giudizio del tema del principio di precauzione sostanzia un inammissibile tentativo di integrazione postuma della motivazione, atteso che il gravato provvedimento indica chiaramente come unica base normativa il solo articolo 29-decies, ut supra citato. Al riguardo, come noto, la costante giurisprudenza limita l’ammissibilità dell’integrazione in sede giudiziale della motivazione dell’atto amministrativo al caso in cui questa sia stata effettuata mediante gli atti del procedimento oppure attraverso l’emanazione di un autonomo provvedimento di convalida, restando invece inammissibile un’integrazione postuma effettuata in sede di giudizio mediante atti processuali o, comunque, scritti difensivi (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, Sezione III, 28 novembre 2022, n. 10448).

Testo completo della Sentenza del Consiglio di Stato 31 gennaio 2023, n. 1096

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