Sentenza Corte di Giustizia UE 2 giugno 2022, causa C-43_21

Non costituisce una “modifica sostanziale” ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 9 della direttiva 2010/75 il prolungamento della messa in discarica dei rifiuti entro i limiti della capacità totale di stoccaggio già autorizzata.

Sentenza Corte di Giustizia UE del 2 giugno 2022, causa C-43/21

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 9, della direttiva 2010/75, una “modifica sostanziale” è “una modifica delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento di un’installazione o di un impianto di combustione, di un impianto di incenerimento dei rifiuti o di un impianto di coincenerimento dei rifiuti che potrebbe avere effetti negativi significativi per la salute umana o per l’ambiente”.

Dalla formulazione stessa di tale articolo 3, paragrafo 9, risulta che una modifica può essere qualificata come “sostanziale” a due condizioni, la prima relativa al contenuto della modifica e la seconda alle sue potenziali conseguenze.

Tali due condizioni sono cumulative. Infatti, una modifica delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento di un’installazione o di un impianto non è “sostanziale”, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 9, della direttiva 2010/75, se non può avere effetti negativi significativi per la salute umana o per l’ambiente. Al contrario, non è sufficiente che una modifica possa avere effetti negativi significativi per la salute umana o per l’ambiente per essere “sostanziale” ai sensi di tale direttiva. Se così fosse, il legislatore dell’Unione non avrebbe precisato che una modifica sostanziale consiste in una modifica delle caratteristiche o del funzionamento ovvero in un potenziamento dell’installazione o dell’impianto.

Quanto alla prima condizione, relativa al contenuto della modifica sostanziale, l’articolo 3, paragrafo 9, della direttiva 2010/75 definisce quest’ultimo, alternativamente, come “una modifica delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento di un’installazione o di un impianto”.

A tal riguardo si deve rilevare, in primo luogo, che la mera proroga della durata della messa in discarica dei rifiuti non modifica, di per sé, il perimetro dell’impianto né la capacità di stoccaggio come prevista nell’autorizzazione iniziale e non costituisce quindi un “potenziamento” dell’impianto. (omissis) la mera proroga del periodo di messa in discarica dei rifiuti non costituisce né una modifica delle caratteristiche o del funzionamento né un potenziamento di un’installazione o di un impianto, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 9, della direttiva 2010/75 . Di conseguenza, una tale proroga non soddisfa la prima delle due condizioni cumulative, rammentate ai punti 32 e 33 della presente sentenza, alle quali la suddetta disposizione subordina la qualifica di “modifica sostanziale”.

Sentenza Corte di Giustizia UE del 2 giugno 2022, causa C-43/21

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