L’impedimento e la compromissione delle funzioni di controllo e vigilanza, in quanto reato di danno delle stesse, non possono che essere intese a prescindere dall’organo di controllo coinvolto.
Sentenza della Corte di Cassazione n.11166 del 18 marzo 2024
… una fattispecie di reato a forma vincolata nel primo periodo — poiché l’impedimento deve realizzarsi negando o ostacolando l’accesso ai luoghi, ovvero mutando artificiosamente lo stato dei luoghi — e a forma libera nel secondo, laddove con una sorta di clausola di chiusura reprime qualsivoglia condotta, dotata di efficacia causale rispetto alla compromissione degli esiti delle attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro. Tanto da poter di conseguenza ricondurre, in ipotesi, alla fattispecie in parola, le più variegate forme, purtroppo anche “tipiche”, di intralcio o ostacolo all’espletamento di controlli ambientali, tra cui la creazione di cd. by pass per gli scarichi, l’occultamento o dissimulazione di operazione di diluizione di acque, rifiuti o reflui, l’alterazione dello stato dei luoghi.
…, appare coerente, altresì, la elaborazione della fattispecie anche in termini di reato di danno delle funzioni di controllo e vigilanza sopra citate, siccome impedite o compromesse nei loro risultati finali, nonché di pericolo indiretto rispetto al bene finale ambiente, tutelato assieme alla immediata protezione delle funzioni amministrative strumentali alla sua difesa. Funzioni che … non possono che essere intese come omnicomprensive di ogni forma di vigilanza e controllo a prescindere dall’organo in concreto coinvolto, così da potersi comprendere non solo autorità specializzate nella tutela dell’ambiente ma anche organismi più genericamente investiti di funzioni di polizia giudiziaria, seppur nello specifico interessati a verifiche di rilievo ambientale.