Sentenza Corte di Cassazione 4 dicembre 2024, n. 44343

Il precetto dell’art. 255 comma 3 del Dlgs. 152/06 riguarda “chiunque non ottempera all’ordinanza del sindaco” che intima agli obbligati di procedere alla rimozione dei rifiuti

Sentenza Corte di Cassazione 4 dicembre 2024, n. 44343

… il divieto penale di cui all’art. 255 comma 3 del Dlgs. 152/06 (in passato art. 50, comma 2, del Dlgs. 22/1997) è rivolto propriamente non già ai responsabili o ai proprietari menzionati nella norma a monte (art. 192 ovvero art. 14 prima citati), sibbene, a “chiunque non ottempera all’ordinanza del sindaco” che intima agli obbligati di procedere alla rimozione dei rifiuti. Il precetto quindi, di cui all’art. 14, comma 3, o 192 comma 3 del Dlgs. 152/06, è rivolto ai responsabili dell’abbandono di rifiuti e ai proprietari del terreno inquinato; mentre il precetto dell’art. 50, comma 2, attualmente 255 comma 3 del Dlgs. 152/06 è rivolto ai destinatari formali dell’ordinanza sindacale.

La Corte, …, ha spiegato puntualmente le ragioni di un danno circoscritto alle conseguenze patite dalla Regione e dal Comune per la mancata ottemperanza alla ordinanza sindacale, escludendone la natura di danno ambientale anche evidenziando come i reati ambientali possano incidere negativamente su altri interessi pubblici come quello comunale alla corretta gestione del territorio. Ed ha altresì spiegato i rinvenuti ammontari in ragione oltre che del danno all’immagine anche delle spese conseguenti a procedure di esproprio correlate alla mancata rimozione.

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