Coesistenza del reato di associazione per delinquere, reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ed il reato di truffa
Sentenza Corte di Cassazione del 3 agosto 2022, n. 30612
È infondato il dedotto assorbimento del delitto di truffa in quello di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti trattandosi di reati che possono concorrere tra loro differenziandosi le due fattispecie sia per le condotte contemplate che per i beni protetti, qualificandosi in particolare il secondo come reato offensivo dell’ambiente, a consumazione anticipata e dolo specifico ed, in quanto tale, configurabile indipendentemente dal conseguimento dell’ingiusto profitto con altrui danno (Sezione 3, n. 9133 del 13 gennaio 2017, Rv. 269361-01; Sezione 3, n. 18351 dell’11 marzo 2008, Rv. 240152-01).
Sentenza Corte di Cassazione del 3 agosto 2022, n. 30612