L’omessa confisca comporta un’ipotesi di illegalità della misura di sicurezza
Sentenza Corte di Cassazione 29 novembre 2023, n. 47694
… l’omessa confisca comporta un’ipotesi di illegalità della misura di sicurezza, come tale ricorribile per cassazione, in quanto il divieto di cui all’articolo 445, Codice di procedura penale, di carattere eccezionale, è limitato alle sole pene accessorie e alle misure di sicurezza diverse dalla confisca obbligatoria (così Sezione 4, n. 50060 del 4 ottobre2017, Rv. 271326). Considerando la nozione di pena illegale, come efficacemente sintetizzata dalle Sezioni Unite (in particolare, Sezioni Unite, n. 40986 del 19 luglio 2018, P., Rv. 273934/01-273934/02, e Sezioni Unite, n. 33040 del 26 febbraio 2015, I., Rv. 264205/01-264207/01), come la pena che, per specie ovvero per quantità, non corrisponde a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice in questione, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale , o che, comunque, è stata determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione basato su una cornice edittale inapplicabile, perché dichiarata costituzionalmente illegittima o perché individuata in violazione del principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole, anche la misura di sicurezza del tutto omessa, in ipotesi di obbligatorietà della sua applicazione, è illegale nel senso anzidetto, giacché nonostante la ricorrenza dei presupposti che ne imponevano la disposizione, essa è stata (per l’appunto) negata, così determinando una illegalità sul piano quantitativo delle statuizioni conseguenti alla realizzazione di un reato per il quale sia prevista come obbligatoria una misura di sicurezza (cfr., per la nozione di illegalità della misura di sicurezza, questa Sezione 3, n. 4252 del 15 gennaio 2019, C., Rv. 274946, con richiamo a Sezione 3, n. 1044 del 10 luglio 1967, B., Rv. 105611).