Sentenza Corte di Cassazione 29 agosto 2024, n. 33287

Nel reato di abbandono di rifiuti la condotta è “meramente occasionale”, desumibile dall’unicità ed estemporaneità della condotta medesima

Sentenza Corte di Cassazione 29 agosto 2024, n. 33287

… l’unico criterio idoneo a dirimere i casi di concorso apparente di norme è da rinvenirsi nel principio di specialità ex articolo 15 Codice penale (Sezioni Unite, n. 20664 del 23 febbraio 2017, S., Rv. 269668; Sezioni Unite, n. 1963 del 28 ottobre 2010, dep. 2011, D.L., Rv. 248722; Sezioni Unite, n. 1235 del 28 ottobre 2010, dep. 2011, G., Rv. 248865; Sezioni Unite, n. 16568 del 19 aprile 2007, C., Rv. 235962; Sezioni Unite, n. 47164 del 20 dicembre 2005, M. Rv. 232302).

In tale ipotesi si verifica, a fronte di un unico fatto di reato, una “tipicità plurima”, che però è solo apparente, perché solo una sarà la norma che provvederà alla concreta qualificazione e sanzione del fatto stesso.

Tale duplice tipicità potrà essere “originaria” o “sopravvenuta”, a seconda se la coesistenza tra le due norme incriminatrici si verifichi ab initio o solo in un momento successivo.

Nel caso in esame, tra i reati di discarica abusiva e abbandono incontrollato di rifiuti si verifica un fenomeno di duplice tipicità (apparente) sopravvenuta, quando una iniziale condotta di abbandono di rifiuti prosegue nel tempo in forme quantitativamente più importanti, progredendo verso la discarica abusiva.

Entrambi i reati hanno infatti in comune la dismissione di rifiuti con tendenziale carattere di definitività, ma il criterio discretivo è stato rinvenuto principalmente nelle “dimensioni dell’area occupata”, nella “quantità dei rifiuti depositati” (Sezione 3, n. 19864 del 7 aprile 2022, C., n.m.; Sezione 3, n. 25548 del 26 marzo 2019, S., Rv. 276009-01, in motivazione).

Più recentemente, questa Corte ha evidenziato (Sezione 3, n. 686 del 14 dicembre 2023, dep. 2024, T., mm.) che la discarica abusiva si connota per le seguenti caratteristiche, la presenza delle quali costituisce valido elemento per ritenere configurata la condotta vietata: l’accumulo, più o meno sistematico, ma comunque non occasionale, di rifiuti in un’area determinata; l’eterogeneità dell’ammasso dei materiali; la definitività del loro abbandono; il degrado, quanto meno tendenziale, dello stato dei luoghi per effetto della presenza dei materiali in questione. Pertanto, mentre nella discarica abusiva la condotta o è abituale — come nel caso di plurimi conferimenti — o, pur quando consiste in un’unica azione, è comunque strutturata, ancorché grossolanamente, al fine della definitiva collocazione dei rifiuti in loco, nel reato di abbandono differisce la condotta è “meramente occasionale”, ciò essendo desumibile dall’unicità ed estemporaneità della condotta medesima, che si risolve nel semplice collocamento dei rifiuti in un determinato luogo, in assenza di attività prodromiche o successive, e dalla quantità dei rifiuti abbandonati (Sezione 3, n. 18399 del 16 marzo 2017, C., Rv. 269914).

L’abbandono di rifiuti è quindi configurabile solo nel caso di condotta estemporanea e meramente occasionale e, anche in tale ipotesi, solo laddove la condotta abbia ad oggetto quantitativi modesti, aree non estese e non implichi attività di gestione dei rifiuti o ad esse prodromiche. In tutti gli altri casi sarà configurabile il reato di discarica abusiva.

Si è pertanto in presenza di un caso di “progressione criminosa” (che si configura quando la progressione determina la modificazione del titolo del reato e consiste non solo nella intensificazione della medesima attività, ma determini il trapasso a diversa fattispecie più grave, per quanto connessa, implicante la prima; v. sul punto Sezione 4, n. 48528 del 25 ottobre 2023, C. n.m.; Sezione 5, n. 18667 del 3 febbraio 2021, F., Rv. 281250; Sezione 1, n. 16209 del 1978, Rv. 140675) che può essere risolto sulla base del principio di specialità, nel senso che il reato di discarica, in quanto più grave, “contiene” quello meno grave di abbandono di rifiuti.

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