Il Sindaco, deve assicurarsi della corretta gestione dei fanghi di depurazione
Sentenza Corte di Cassazione 2 maggio 2023, n. 18024
… i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue (Dlgs n. 3 aprile 2006, n. 152, articolo 127), sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti sia nel caso di mancato trattamento nell’impianto di depurazione, sia quando il trattamento venga effettuato in luogo diverso o in modo incompleto, inappropriato o fittizio (Sezione 3, n. 36096 del 22 settembre 2011, Rv. 251264 — 01, in fattispecie di deposito incontrollato di rifiuti, costituiti da fanghi di depurazione di un impianto di depurazione di acque reflue urbane, di cui era stato omesso lo smaltimento) …
… con riferimento proprio al Dlgs 18 agosto 2000, n. 267 articolo 107, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”, sebbene la disposizione in esame distingua tra i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, demandati agli organi di governo degli Enti locali e compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, attribuiti ai dirigenti, cui sono conferiti autonomi poteri di organizzazione delle risorse, strumentali e di controllo, è evidente che il Sindaco, una volta esercitati i poteri attribuitigli dalla legge, non può semplicemente disinteressarsi degli esiti di tale sua attività, essendo necessario, da parte sua, anche il successivo controllo sulla concreta attuazione delle scelte programmatiche effettuate; egli ha, inoltre, il dovere di attivarsi quando gli siano note situazioni, non derivanti da contingenti ed occasionali emergenze tecnico — operative, che pongano in pericolo la salute delle persone o l’integrità dell’ambiente (Sezione 3, n. 37544 del 27 giugno 2013 , Rv. 256638).
Testo completo della Sentenza della Corte di Cassazione 2 maggio 2023, n. 18024