Sentenza Corte di Cassazione 19 marzo 2024, n. 11400

Ai fini della consumazione del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti è necessario aver riguardo al momento e al luogo nel quale si verificano tutti gli elementi tipici del reato.

Sentenza della Corte di Cassazione n.11400 del 19 marzo 2024

In mancanza di riferimenti normativi specifici, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la competenza per territorio per il reato abituale deve essere determinata in relazione al luogo in cui il comportamento diviene riconoscibile e qualificabile come penalmente rilevante.

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… ai fini della consumazione del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti è necessario aver riguardo al momento e al luogo nel quale si verificano tutti gli elementi tipici del reato.

Potrebbe dunque accadere che venga posta in essere una o più delle condotte tipiche che abbiano ad oggetto ingenti quantitativi di rifiuti ma senza l’allestimento di mezzi e attività continuative; così come potrebbe accadere che venga posta in essere una delle condotte tipiche con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività organizzate ma in relazione a limitate quantità di rifiuti. Deve essere ulteriormente precisato che il requisito della quantità ingente di rifiuti gestiti non sempre si realizza con una sola condotta sicché quando tale requisito viene integrato solo a seguito della reiterazione delle condotte, quelle precedenti assumono la diversa qualificazione imposta dall’articolo 452-quaterdecies Codice penale sempre che siano poste in essere sin da subito attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative. …

… il conseguimento del profitto, come detto, non è necessario ai fini della consumazione del reato; il profitto costituisce la causa del delitto, il movente tipizzato della condotta che qualifica il fatto come reato o lo diversifica da altre fattispecie criminose, ma non ne è elemento costitutivo. …

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E’ errato confondere il luogo di stoccaggio con quello nel quale si sarebbe verificato il requisito nella quantità ingente di rifiuti, perché, in realtà, tale luogo rende solo fisicamente percepibile un dato che è comunque logicamente preesistente: se è lo stesso operatore a raccogliere e a stoccare i medesimi rifiuti non si vede perché la condotta del raccogliere (che precede quella dello stoccare) debba essere eliminata a favore di quella dell’ammasso; se l’ammasso costituisce l’unità di misura della quantità ingente dei rifiuti gestiti appare evidente che il reato si è già consumato attraverso le singole operazioni di raccolta.

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