L’onere della prova circa la sussistenza delle condizioni di legge deve essere assolto da colui che ne richiede l’applicazione
Sentenza della Corte di Cassazione del 18 dicembre 2023, n.50309
… la giurisprudenza consolidata della Corte (v. da ultimo Sezione 3, n. 27148 del 17 maggio 2023, B., Rv. 284735), ha precisato che poiché le norme relative al c.d. “End of waste” sono norme aventi natura eccezionale e derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria in tema di rifiuti, “l’onere della prova circa la sussistenza delle condizioni di legge deve essere assolto da colui che ne richiede l’applicazione (Sezione 3, n. 38950 del 26 giugno 2017, R., n.m.; Sezione 3, n. 56066 del 19 settembre 2017, S., Rv. 272428-01; Sezione 3, n. 16078 del 10 marzo 2015, F., Rv. 263336-01; Sezione 3, n. 3202 del 2 ottobre 2014, G., Rv. 262129-01; Sezione 3, n. 17453 del 17 aprile 2012, B., Rv. 252385-01; Sezione 3, n. 16727 del 13 aprile 2011, S., n.m.; Sezione 3, n. 41836 del 30 settembre 2008, C., Rv. 241504-01).
Il principio di inversione dell’onere della prova è applicabile nei casi in cui è invocata l’applicazione di disposizioni di favore che derogano ai principi generali.
Tale giurisprudenza è una applicazione dell’indirizzo consolidato secondo cui (v. Sezione 3, n. 20410 del 8 febbraio 2018 Rv. 273221-01 B.) il principio di inversione dell’onere della prova “specificamente riferito al deposito temporaneo, è peraltro applicabile in tutti i casi in cui venga invocata, in tema di rifiuti, l’applicazione di disposizioni di favore che derogano ai principi generali”. In tal senso, già Sezione 3, sentenza n. 47262 dell’8 settembre 2016, M., n.m., aveva precisato che il principio dell’inversione dell’onere della prova corrisponde ad un “principio generale già applicato in giurisprudenza: in tema di attività di raggruppamento ed incenerimento di residui vegetali previste dall’articolo 182, comma sesto bis, primo e secondo periodo, Dlgs 152/2006 (cfr. Sezione 3, n. 5504 del 12 gennaio 2016, L.), di deposito temporaneo di rifiuti (Sezione 3, n. 29084 del 14 maggio 2015, F.), di terre e rocce da scavo (Sezione 3, n. 16078 del 10 marzo 2015, F.), di interramento in sito della posidonia e delle meduse spiaggiate presenti sulla battigia per via di mareggiate o di altre cause naturali (Sezione 3, n. 3943 del 17 dicembre 2014, A.), di qualificazione come sottoprodotto di sostanze e materiali (Sezione 3, n. 3202 del 2 ottobre 2014, G.; Sezione 3, n. 41836 del 30 settembre 2008, C.), di deroga al regime autorizzatorio ordinario per gli impianti di smaltimento e di recupero, prevista dall’articolo 258 comma 15 del Dlgs 152 del 2006 relativamente agli impianti mobili che eseguono la sola riduzione volumetrica e la separazione delle frazioni estranee (Sezione 3, n. 6107 del 17 gennaio 2014, M.), di riutilizzo di materiali provenienti da demolizioni stradali (Sezione 3, n. 35138 del 18 giugno 2009, B.)”. Il principio è stato successivamente ribadito anche da Sezione 3, n. 3598 del 23 ottobre 2018, dep. 2019, F., n.m..