Sentenza Corte di Cassazione 12 gennaio 2024, n. 1451

Sussiste l’idoneità lesiva della condotta di sversamento in mare anche in assenza di accertamento della dannosità per le persone

Sentenza della Corte di Cassazione 12 gennaio 2024, n. 1451

La Corte ha reiteratamente affermato (Sezione 3, n. 49213 del 6 novembre 2014, I.) che l’ipotesi contravvenzionale in esame è qualificata come reato di pericolo, cosicché per la sua configurazione è necessaria esclusivamente l’astratta attitudine delle cose gettate o versate a cagionare effetti dannosi ed è sufficiente la colpa, configurabile in tutti i casi in cui venga riscontrata l’attivazione di impianti pericolosi ovvero venga accertata la colposa omissione di cautele atte ad impedire il verificarsi della situazione di pericolo.

Ancora, Sezione 3, n. 46237 del 30 ottobre 2013, S., ha precisato che è necessario e sufficiente accertare “la potenziale offensività del rifiuto o del refluo e che il getto avvenga in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato di comune o altrui uso (cfr. Cassazione Sezione 3, sentenza n. 25037 del 25 maggio 2011 Ud. dep. 22 giugno 2011 Rv. 250618; cfr. anche, con riferimento alla normativa preesistente, Sezione 1, sentenza n. 13278 del 10 novembre 1998 Ud, dep. 17 dicembre 1998 Rv. 211869)”, allargando altresì, nel tempo, l’ambito della nozione di “molestia”, ravvisata ad esempio anche in caso di “mutevole colorazione del mare” causata dai reflui di un impianto di depurazione comunale, risultando palese ed intrinseco il turbamento che suscita nella Comunità la visione del mare di un colore diverso da quello suo proprio (Sezione 3, n. 10034 del 7 gennaio 2014 , C., secondo cui “costituisce molestia anche il fatto di arrecare alle persone preoccupazione ed allarme circa eventuali danni alla salute”).

Si è poi precisato che “la decisione consapevole di fare funzionare e gestire un impianto fognano difettoso, implica una condotta positiva di disturbo e molestia a livello igienico e non una mera condotta omissiva dell’adozione di cautele idonee ad impedire il versamento” (Sezione 3, n. 48406 del 18 ottobre 2019, L., Rv. 278259 — 01; Sezione 3, n. 6419 del 7 novembre 2007, C., Rv. 239058 — 01)”. Recentemente, la Corte (Sezione 3, n. 21034 del 5 maggio 2022, A. Spa, n.m.), ha chiarito che quello di cui all’articolo 674 C.p. è reato di pericolo per la cui integrazione non occorre un effettivo nocumento alle persone, essendo sufficiente, “l’attitudine a cagionare effetti dannosi”, precisando che non può non essere ricompresa una situazione, ove esiste uno scarico di acque altamente tossiche e maleodoranti, avvenuto in luogo pubblico.

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