L’obbligo di bonifica e ripristino spetta sia al proprietario dell’area che abbia dolosamente o colposamente cagionato l’inquinamento del sito, sia all’autore della violazione ambientale che ha determinato il deterioramento dell’area
Sentenza Corte di Cassazione 10 ottobre 2024, n. 37236
… l’articolo 256-bis, comma 5, del Dlgs n. 152 del 2006 , nel richiamare la necessità della bonifica e del ripristino del sito dove è avvenuta la combustione illecita di rifiuti, non specifica i soggetti cui spettano tali obblighi, ma dalla lettura complessiva della normativa di riferimento risulta evidente che gli stessi vadano individuati sia nel proprietario dell’area che abbia dolosamente o colposamente cagionato l’inquinamento del sito, sia nell’autore della violazione ambientale che ha determinato il deterioramento dell’area. A tale conclusione, nell’ambito delle rispettive sfere di interesse, sono pervenute invero sia la giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, Sezione 6, n. 780 del 26 gennaio 2021 e Sezione 5, n. 765 del 25 febbraio 2016), sia la giurisprudenza civile di legittimità (cfr. Cassazione civile Sezione 3, n. 1573 del 22 gennaio 2019, Rv. 6524769), essendosi evidenziato, in maniera pertinente e condivisibile, che l’onere della bonifica del sito inquinato è innanzitutto ravvisabile in capo al proprietario o a qualunque soggetto che si trovi con l’area interessata in un rapporto, anche di mero fatto, tale da consentirgli, e per ciò stesso imporgli, di esercitare una funzione di protezione e custodia finalizzata a evitare che l’area medesima possa essere adibita a discarica abusiva di rifiuti nocivi per la salvaguardia dell’ambiente, sanzionandosi dunque l’omissione degli accorgimenti e delle cautele che l’ordinaria diligenza suggerisce per realizzare un’efficace custodia e protezione dell’area, così impedendo che in essa possano essere indebitamente depositati rifiuti nocivi. Ma il dovere di provvedere alla bonifica e al ripristino dell’area inquinata è ravvisabile, evidentemente, pure in capo all’autore della violazione ambientale, ossia a colui che ha cagionato in via diretta l’inquinamento del sito anche di proprietà altrui, come del resto desumibile dall’analoga previsione di cui all’articolo 245, comma 2, del Dlgs n. 152 del 2006 , che onera degli obblighi di intervento innanzitutto il responsabile della potenziale contaminazione del sito.