La bonifica dei siti contaminati è soggetta alla disciplina statale che terrà conto anche degli altri interessi contrapposti alla tutela dell’ambiente
Sentenza Corte Costituzionale 24 marzo 2023, n. 50
… la disciplina dei rifiuti va ricondotta alla materia “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”, affidata dall’articolo 117, secondo comma, lettera s), Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (ex plurimis, sentenze n. 191 del 2022, n. 227 del 2020, n. 289, n. 231, n. 142, n. 129 e n. 28 del 2019, n. 215 e n. 151 del 2018).
Pertanto, l’attenuazione del vincolo al rispetto del Dlgs n. 36 del 2003, operata dalla norma impugnata, costituisce una violazione di tale competenza esclusiva.
Ciò, a prescindere da ogni rilievo circa la correttezza delle conseguenze che la Regione resistente fa discendere dalla propria opposta prospettiva ermeneutica e, in particolare, circa la possibilità per essa di prevedere una disciplina più rigorosa in relazione alla tutela dell’ambiente, in vista della tutela della salute umana, ove gli interventi di messa in sicurezza permanente non abbiano ad oggetto rifiuti. Questa Corte ha, infatti, costantemente inquadrato nella materia “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” anche, e in modo specifico, la disciplina della bonifica dei siti contaminati (sentenze n. 251 del 2021, n. 126 del 2018, n. 247 del 2009 e n. 214 del 2008), negando fondamento alla rivendicazione, in tale ambito, di una competenza legislativa della Regione in relazione alla tutela della salute (sentenza n. 247 del 2009) e rilevando come spetti “alla disciplina statale tener conto degli altri interessi costituzionalmente rilevanti contrapposti alla tutela dell’ambiente” (sentenza n. 214 del 2008).
Testo completo della Sentenza della Corte Costituzionale 24 marzo 2023, n. 50