La introduzione di una norma innovativa e non ricognitiva è destinata ad applicarsi alle autorizzazioni rilasciate successivamente all’entrata in vigore della novella e non a quelle rilasciate in data anteriore
Sentenza Consiglio di Stato 8 agosto 2024, n. 7061
… le norme di interpretazione autentica, avendo ordinariamente efficacia retroattiva, rappresentano un’eccezione dell’ordinamento giuridico, dunque, in mancanza di un’esplicita presa di posizione del legislatore, desumibile anche dai termini utilizzati, ossia nel dubbio, la natura di norma interpretativa va esclusa. …
In secondo luogo, di regola, la norma di interpretazione autentica si rende necessaria in caso di contrasti interpretativi insorti in giurisprudenza in relazione al precedente assetto, e tale evenienza non ricorreva nel caso di specie.
Infine la predetta aggiunta è parte di un più ampio intervento legislativo, operato con il Dlgs n. 183 del 2017, resosi necessario per attuare la direttiva Ue n. 2193/2015, in tema di emissione di inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni. Si tratta cioè non di un intervento randomico, ma di un intervento di più ampio respiro, che il legislatore ha intrapreso per adeguare la normativa in materia di ambiente agli sviluppi avutisi a livello europeo, il che, ancora una volta, induce a conferire a tutte le previsioni così introdotte, inclusa quella in analisi, la natura di norme innovative e non ricognitive.
Il che significa che la predetta previsione è destinata ad applicarsi alle autorizzazioni rilasciate successivamente all’entrata in vigore della novella e non a quelle, come la controversa, rilasciate in data anteriore.