Sentenza Consiglio di Stato 4 agosto 2025 n 6885

Il proprietario di un terreno inquinato non responsabile della contaminazione non è tenuto a bonificare ma deve segnalare all’Autorità competente il superamento dei limiti degli inquinanti e adottare misure preventive

Sentenza del Consiglio di Stato 4 agosto 2025, n. 6885

La responsabilità di cui all’articolo 192 Codice ambiente, dunque, è integrata, oltre che dalla commissione di condotte positivamente orientate al deposito dei rifiuti, anche dall’omissione, da parte del proprietario o da chi ha comunque la disponibilità giuridica della cosa, di quei doverosi controlli che potrebbero distogliere terzi soggetti dal compiere le condotte sanzionate dalla norma …

Il cd. proprietario incolpevole, che non ha contribuito all’inquinamento del sito, è tenuto esclusivamente a segnalare alle autorità il superamento o il pericolo di superamento delle CSC e ad adottare le misure di prevenzione del danno ambientale, mentre ha la mera facoltà di assumere in proprio le restanti iniziative di contrasto e riparazione del danno (articolo 245 cod. amb.), onde mantenere il fondo libero dai pesi derivanti dall’eventuale attivazione d’ufficio delle autorità. …

… non è configurabile alcuna responsabilità in capo al proprietario dell’area inquinata né, quindi, l’obbligo di bonificare il sito per il solo fatto di rivestire tale qualità, ove non si dimostri il suo apporto causale all’inquinamento riscontrato (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, Sezione IV, 7 settembre 2020, n. 5372; Id., 28 agosto 2024, n. 7274).

… l’obbligo di bonifica grava esclusivamente sul responsabile della contaminazione e, in mancanza, sull’amministrazione. Addebitare al proprietario una responsabilità da inquinamento per non aver assunto, volontariamente, la bonifica dell’area equivale a estendere surrettiziamente l’obbligo di bonifica al proprietario incolpevole.

… va esclusa la configurabilità di una responsabilità ambientale nel comportamento omissivo del proprietario incolpevole rispetto a condotte positive cui esso non era tenuto, ma che avrebbero potuto costituire, a norma di legge, solo iniziative volontarie (Cons. Stato, Sezione V, 9 luglio 2015, n. 3449).

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