Un forno elettrico utilizzato per eliminare gli scarti di produzione anche con un recupero energetico, è sottoposto alla normativa in materia di incenerimento dei rifiuti
Sentenza del Consiglio di Stato n. 5540 del 21 giugno 2024
Il fatto che le acque di processo abbiano un potere calorifico tale da rendere vantaggioso il loro trattamento tramite combustione, secondo le Bat non ne modifica la natura di rifiuto; anche la normativa sui rifiuti, infatti, prevede l’operazione di recupero dell’energia contenuta nei rifiuti. …
… Dalle Bat si ricava che l’acqua che deriva dai processi di lavorazione dei polimeri insaturi può essere bruciata o convogliata in un impianto di depurazione delle acque reflue, ma laddove sia bruciata e generi calore non per questo non può essere classificata come un rifiuto. …
L’approfondimento istruttorio effettuato mediante la verificazione anche per porre rimedio alla carenza di istruttoria segnalata dal primo Giudice e posta a fondamento dell’accoglimento del ricorso, ha fatto emergere che, al di là di alcuni aspetti utili in relazione al complessivo funzionamento dell’impianto, il compito del forno elettrico è quello di trattare i residui di lavorazione che ben possono essere considerati rifiuti da trasformare al fine del loro smaltimento.
Nel rispondere al primo quesito il verificatore, dopo aver definito il forno come accessorio al processo produttivo dello stabilimento, ha affermato che esso può considerarsi non funzionale in senso stretto alla produzione oggetto dell’attività di impresa poiché potrebbe essere sostituito da altre modalità di trattamento dei reflui; il forno si configura quindi come un vero e proprio inceneritore di rifiuti a recupero energetico soggetto alla disciplina relativa alle emissioni in atmosfera.
Nel trattare il terzo quesito il verificatore ha escluso che e i liquidi immessi nel forno non rientrano tra i combustibili consentiti dall’allegato X alla parte V al Dlgs152/2006.
… la finzione principale del forno elettrico è quella di eliminare gli scarti di produzione anche attraverso un recupero energetico, ma in ogni caso bruciando sostanze che diversamente dovrebbero essere smaltite in altro modo. Il forno, quindi, non costituisce un impianto che svolge una funzione produttiva e di conseguenza è legittima la pretesa della Regione di sottoporlo alle procedure di cui all’articolo 29-octies, Dlgs n. 152/2006.