Non è possibile porre gli oneri della bonifica di un sito a carico di un soggetto al quale non è ricollegabile l’inquinamento presente nello stesso
Sentenza del Consiglio di Stato 1 agosto 2023, n. 7462
L’articolato procedimento di cui agli articoli 242 e ss. del Codice dell’ambiente è da qualificare come un procedimento a formazione progressiva, nell’ambito del quale sono individuabili diverse fasi procedimentali connesse, ma distinte tra loro. Il fatto che nelle pronunce sopra richiamate sia stata riconosciuta la legittimità degli atti dell’amministrazione che individuavano la società appellante come responsabile dell’inquinamento secondo un criterio probabilistico e in base al principio precauzionale porta a ritenere coperto da giudicato l’obbligo conseguente della società di procedere alla redazione del Piano di caratterizzazione del sito e del documento di “Analisi di Rischio sanitario ambientale sito specifica” (acquisito da Arpae in data 23 febbraio 2022 prot. n. 3006).
Tuttavia, essendo emerso, in sede di caratterizzazione e di analisi dei rischi, che l’unica significativa forma di inquinamento rilevata è quella da cromo e che detta forma di inquinamento non è eziologicamente ricollegabile alla attività imprenditoriale svolta dalla società appellante (sia per la natura di questa forma di inquinamento sia per la individuazione dei punti contaminati) appare illegittima la successiva attività della amministrazione, che ha posto a carico della società (omissis) anche gli oneri connessi alla bonifica del sito (in contrasto con il principio eurounitario “chi inquina paga”).
Nel caso di specie, infatti, è stato imposto alla società appellante l’obbligo di procedere alla bonifica del sito, attraverso la rimozione del terreno di riporto nel punto ove le analisi di laboratorio avevano accertato il superamento dei limiti per il test di cessione relativamente al parametro cromo totale, non tenendo conto del fatto che la causa dell’inquinamento da cromo non era ascrivibile all’attività industriale svolta dalla società appellante.
Non è in discussione il potere autoritativo di Arpae di disporre la bonifica del sito inquinato, ma detto potere certamente non può essere esercitato nei confronti del soggetto imprenditoriale, la cui attività non è stata individuata come causa dell’inquinamento nel piano di caratterizzazione e/o nel documento di analisi dei rischi, approvati dall’amministrazione, essendo giuridicamente irrilevante il fatto che le operazioni di bonifica abbiano comportato per il soggetto intimato un impegno economico poco significativo.