RISPOSTA AD INTERPELLO MASE 23 maggio 2025, n. 98956
OGGETTO: Interpello in materia ambientale ex art. 3- septies del D.Lgs. n. 152/2006 da parte della Provincia di Viterbo – Interpretazione dell’articolo 243, comma 3, del Testo unico ambientale.
QUESITI:
… chiarire univocamente la portata della disposizione in oggetto e di confermare la correttezza dell’interpretazione secondo cui l’immissione di acque emunte nei corpi idrici superficiali o in fognatura possa avvenire, certamente previo trattamento in impianti depurativi idonei, ma che non siano necessariamente realizzati all’interno dei siti oggetto di bonifica.
In tal modo si chiarirebbe definitivamente la possibilità di trattare le acque emunte anche in impianti depurativi idonei, esterni al sito, senza dover necessariamente predisporre un impianto di trattamento all’interno del sito oggetto di bonifica”.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, in particolare:
– art. 240, comma 1, lett. a), che definisce il “sito” come “l’area o porzione di territorio,
geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali suolo, materiali di riporto, sottosuolo ed acque sotterranee e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti”;
– art. 243: “1. Al fine di impedire e arrestare l’inquinamento delle acque sotterranee nei siti contaminati, oltre ad adottare le necessarie misure di messa in sicurezza e di prevenzione dell’inquinamento delle acque, anche tramite conterminazione idraulica con emungimento e trattamento, devono essere individuate e adottate le migliori tecniche disponibili per eliminare, anche mediante trattamento secondo quanto previsto dall’articolo 242, o isolare le fonti di contaminazione dirette e indirette; in caso di emungimento e trattamento delle acque sotterranee deve essere valutata la possibilità tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito, in conformità alle finalità generali e agli obiettivi di conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti nella parte terza.
2. Il ricorso al barrieramento fisico è consentito solo nel caso in cui non sia possibile conseguire altrimenti gli obiettivi di cui al comma 1 secondo le modalità dallo stesso previste.
3. Ove non si proceda ai sensi dei commi 1 e 2, l’immissione di acque emunte in corpi idrici superficiali o in fognatura deve avvenire previo trattamento depurativo da effettuare presso un apposito impianto di trattamento delle acque di falda o presso gli impianti di trattamento delle acque reflue industriali esistenti e in esercizio in loco, che risultino tecnicamente idonei.
4. Le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di prelievo di tali acque con il punto di immissione delle stesse, previo trattamento di depurazione, in corpo ricettore, sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico e come tali soggette al regime di cui alla parte terza.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 104, ai soli fini della bonifica, è ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte. A tal fine il progetto di cui all’articolo 242 deve indicare la tipologia di trattamento, le caratteristiche qualitative e quantitative delle acque reimmesse, le modalità di reimmissione e le misure di controllo e monitoraggio della porzione di acquifero interessata; le acque emunte possono essere reimmesse anche mediante reiterati cicli di emungimento, trattamento e reimmissione, e non devono contenere altre acque di scarico né altre sostanze ad eccezione di sostanze necessarie per la bonifica espressamente autorizzate, con particolare riferimento alle quantità utilizzabili e alle modalità d’impiego.
6. Il trattamento delle acque emunte, da effettuarsi anche in caso di utilizzazione nei cicli produttivi in esercizio nel sito, deve garantire un’effettiva riduzione della massa delle sostanze inquinanti scaricate in corpo ricettore, al fine di evitare il mero trasferimento della contaminazione presente nelle acque sotterranee ai corpi idrici superficiali. Al fine di garantire la tempestività degli interventi di messa in sicurezza, di emergenza e di prevenzione, i termini per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico sono dimezzati”.
CONCLUSIONI DEL MASE:
… l’interpretazione letterale e sistematica dell’art. 243 non consente di ritenere che gli impianti di trattamento delle acque emunte debbano necessariamente essere realizzati all’interno dei siti oggetto di bonifica.
In altri termini, si ritiene che la locuzione “in loco” riferita agli impianti di trattamento delle acque reflue industriali e in esercizio (opzione sub b) non possa assumere il medesimo significato della locuzione “nel sito”.
… una diversa interpretazione (in termini restrittivi) porterebbe a non poter utilizzare idonei impianti depurativi anche prossimi ma esterni al sito di bonifica. Il che appare essere in contrasto con la ratio agevolatrice della norma, che – come detto – è finalizzata a consentire l’utilizzo di impianti industriali esistenti, purché tecnicamente idonei al trattamento dei contaminanti presenti nelle acque emunte ed in grado di garantirne un’effettiva riduzione in massa prima dello scarico in corpo ricettore. …
Inoltre, in presenza di un idoneo impianto di trattamento delle acque reflue industriali esterno al sito di bonifica, collegabile tramite un sistema stabile di collettamento (art. 242, comma 4), la costruzione ex novo di un impianto dedicato nel sito di bonifica potrebbe, in concreto, rilevarsi in contrasto con il principio che impone di applicare le migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili.