RISPOSTA AD INTERPELLO MASE 20 maggio 2025, n. 95594
OGGETTO: Interpello in materia ambientale ex art. 3- septies del D.Lgs. n. 152/2006 da parte del CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa) – Applicazione della disciplina REACH ai materiali End of Waste.
QUESITI: si chiede di confermare quanto segue:
1) il Regolamento REACH si applica solo ed esclusivamente al materiale End of Waste che esita dal processo di recupero e non si applica invece ai rifiuti alimentati a tale processo di recupero e, quindi, non ancora diventati End of Waste;
2) la disciplina di cui al Regolamento REACH, non potendo essere estesa anche al materiale prima che cessi di essere rifiuto, non può essere intesa come criterio da utilizzare per stabilire la cessazione della qualifica del rifiuto stesso;
3) con riferimento particolare alla condizione di cui all’articolo 184-ter, comma 1, lett. c), Dlgs 152/2006, non è prescritta l’osservanza degli obblighi recati dal Regolamento REACH e i riferimenti alle sostanze e ai relativi valori che, pertanto, non possono essere richiesti dalla dichiarazione di conformità dell’end of waste e nelle prescrizioni autorizzatorie in riferimento ai rifiuti in ingresso a tale processo.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
- Art. 184-ter del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
- Linee Guida per l’applicazione della disciplina End of Waste di cui all’art.184 ter comma 3 ter del d.lgs. 152/2006. Revisione gennaio 2022 – Delibera del Consiglio SNPA Seduta del 23.02.2022. Doc. n. 156/22 – “Linee Guida SNPA 41/22”;
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE – “Regolamento REACH”;
- ECHA, Linee Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate, maggio 2010 – “Linee Guida ECHA”
CONCLUSIONI DEL MASE:
… il disposto dell’art. 184-ter, comma 5-bis, del D.lgs. 152/06 … evidenzia, da una parte, la necessità che un prodotto che esita dal trattamento di un rifiuto e viene immesso sul mercato rispetti il regolamento sulle sostanze chimiche e prodotti collegati (i.e. Regolamento REACH), dall’altra che tale conformità non determina automaticamente la rispondenza alla disciplina sulla cessazione della qualifica di rifiuto, senza che siano prima soddisfatte tutte le condizioni di cui al comma 1 dell’art. 184-ter del D.lgs. 152/2006.
Nell’ambito dell’iter istruttorio e in particolare nei casi in cui non sono definiti criteri specifici a livello comunitario o nazionale (cosiddette autorizzazioni caso per caso di cui al comma 3 dell’articolo 184-ter), sarà, dunque, onere del produttore dell’EoW che immette il materiale sul mercato o lo utilizza per la prima volta, fornire tutte le informazioni che consentano al soggetto che deve rilasciare l’atto autorizzativo di conoscere e valutare se, ai fini dell’immissione sul mercato, la sostanza debba rispettare specifiche limitazioni/prescrizioni di conformità al Regolamento REACH, ove applicabili.
La rilevanza del rispetto del Regolamento REACH nel processo autorizzativo per la cessazione della qualifica di rifiuto è, tra l’altro, una condizione già rappresentata in alcuni decreti ministeriali per la cessazione della qualifica di rifiuto, ove sono poste limitazioni e/o prescrizioni nei casi in cui siano già evidenti possibili restrizioni all’immissione sul mercato di determinate sostanze o miscele che esitano da un trattamento di recupero di un rifiuto.