Risposta Interpello MASE del 11_06_2025, n. 110619

RISPOSTA AD INTERPELLO MASE 11 giugno 2025, n. 110619

OGGETTO: Interpello in materia ambientale ex art. 3- septies del D.Lgs. n. 152/2006 da parte della Città metropolitana di Milano – Trattamento di fanghi e rifiuti provenienti da terzi presso impianti di depurazione delle acque reflue urbane: definizione del campo di applicazione dell’art. 110 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

QUESITI:

– se un impianto di depurazione dotato di autorizzazione ai sensi della Parte IV del D.Lgs. 152/2006, nonché autorizzato allo scarico ai sensi dell’art. 124 del medesimo Decreto, possa accogliere in regime di deroga ex art. 110 comma 3) del TUA i fanghi derivanti da altri impianti di depurazione, tenuto conto che in assenza di sezioni impiantistiche dedicate andrebbe determinandosi, sin dalle fasi iniziali del processo, una commistione tra fanghi e altre tipologie di rifiuti sottoposti a regimi autorizzativi differenti;

– se i quantitativi complessivamente trattati presso l’impianto, intesi come commistione di fanghi e altre tipologie di rifiuti provenienti da terzi, debbano essere globalmente e cumulativamente considerati per la verifica delle soglie di cui alle categorie IPPC 5.3.a e 5.3.b.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, in particolare:

  • l’art. 110 (trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane) prevede:

“1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, è vietato l’utilizzo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti.

2. In deroga al comma 1, l’autorità competente, d’intesa con l’ente di governo dell’ambito, in relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacità residua di trattamento, autorizza il gestore del servizio idrico integrato a smaltire nell’impianto di trattamento di acque reflue urbane rifiuti liquidi, limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione.

3. Il gestore del servizio idrico integrato, previa comunicazione all’autorità competente ai sensi dell’articolo 124, è comunque autorizzato ad accettare in impianti con caratteristiche e capacità depurative adeguate, che rispettino i valori limite di cui all’articolo 101, commi 1 e 2, i seguenti rifiuti e materiali, purché provenienti dal proprio Ambito territoriale ottimale oppure da altro Ambito territoriale ottimale sprovvisto di impianti adeguati:

a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;

b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi dell’articolo 100, comma 3;

c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l’ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente”.

  • L’art. 124, secondo cui

“1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati. 2. L’autorizzazione è rilasciata al titolare dell’attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l’effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l’autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolare delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto. 3. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, è definito dalle regioni nell’ambito della disciplina di cui all’articolo 101, commi 1 e 2”;

  • l’art. 74, comma 1, lett. bb), che definisce i “fanghi” come “i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane”;
  • l’art. 184, comma 3, secondo cui “sono rifiuti speciali…. g) i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie”;
  • l’allegato D alla parte IV, che riporta il codice EER 190805 riferito ai “fanghi prodotti dal trattamento di acque reflue urbane” e il codice EER 200306 (che rientra nel capitolo 20 dedicato ai “Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata”) che comprende i “rifiuti della pulizia delle fognature”;
  • l’art. 127, in base al quale “1. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e comunque solo alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell’impianto di depurazione. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato. 2. È vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre”.
  • L’Allegato VIII, alla parte II del D.lgs. n. 152/2006, in base al quale sono sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, ai sensi degli artt. 29 bis, ss. D.lgs. n. 152/2006, le installazioni che svolgono le seguenti attività:

“5.3.

a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell’Allegato 5 alla Parte Terza:

1) trattamento biologico;

2) trattamento fisico-chimico;

3) pretrattamento dei rifiuti destinati all’incenerimento o al coincenerimento;

4) trattamento di scorie e ceneri;

5) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.

b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell’Allegato 5 alla Parte Terza:

1) trattamento biologico;

2) pretrattamento dei rifiuti destinati all’incenerimento o al coincenerimento;

3) trattamento di scorie e ceneri;

4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.

Qualora l’attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno”.

CONCLUSIONI DEL MASE:

In conclusione, in merito al primo quesito, si ritiene che un impianto di depurazione dotato di autorizzazione ai sensi della Parte IV del D.Lgs. 152/2006, nonché autorizzato allo scarico ai sensi dell’art. 124 del medesimo Decreto legislativo, possa accogliere in regime di deroga ex art. 110 comma 3), lett. c) del TUA i fanghi derivanti da altri impianti di depurazione.

I quantitativi di fanghi che non siano stati sottoposti a trattamento completo e conferiti in impianti di trattamento delle acque ai sensi dell’art. 110, comma 3, lett. c), D.lgs. n. 152/2006 non devono essere cumulativamente considerati insieme a determinate tipologie di rifiuti provenienti da terzi, ai fini della verifica delle soglie di cui alle categorie IPPC 5.3.a e 5.3.b. Devono, invece, essere cumulativamente considerati per la verifica delle soglie relative alle categorie IPPC 5.3.a e 5.3.b i fanghi da individuare come rifiuti, quali i fanghi che siano stati sottoposti a trattamento completo.

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