RISPOSTA AD INTERPELLO MASE 3 novembre 2025, n. 204986
OGGETTO: Interpello in materia ambientale ex art. 3- septies del D.Lgs. n. 152/2006 da parte del Comune di Cerro Tanaro – Cessazione della qualifica di rifiuto “caso per caso” delle terre e rocce da scavo.
QUESITI:
a) se sia corretto e cautelativo per la qualifica di EoW che le terre e rocce da scavo provenienti da siti di bonifica, i rifiuti interrati, i riporti, etc., sottoposti a solo trattamento meccanico, possano indifferentemente rispettare in uscita i limiti di cui alla tabella 1, allegato 5, Parte Quinta [Quarta], titolo V del d.lgs. n. 152/06 in base alla loro specifica destinazione d’uso;
b) se le terre e rocce da scavo sub a) debbano rispettare anche (e non solo) i criteri e i limiti fissati dal Dm 127/2024 per le terre e rocce da scavo non provenienti da siti di bonifica;
c) se siano sufficienti lavorazioni meccaniche di trito vagliatura per ricondurre nella colonna A della tabella 1 dell’allegato 5 alla Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006 le terre e rocce da scavo provenienti da siti di bonifica i cui limiti in entrata rientrano nella colonna B (sito ad uso commerciale e industriale);
d) quali debbano essere i “tempi di attesa” strettamente necessari prima di poter miscelare cumuli omogenei di aggregato recuperato ≤ 3.000 mc/cadauno;
e) se le autorizzazioni ex art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 già rilasciate in assenza di parere vincolante di Arpa possano legittimamente continuare ad operare sino al loro rinnovo/riesame, oppure sino alla richiesta di una modifica sostanziale, oppure ancora sino a quando il produttore degli aggregati recuperati su base volontaria deciderà di sua iniziativa di sottoporre la sua autorizzazione ad una ulteriore valutazione della Provincia/Città Metropolitana di Torino;
f) se è possibile che taluni rifiuti che possono essere recuperati in regime agevolato ai fini di un loro utilizzo in discarica come opere di ingegneria (piste interne, copertura giornaliera, etc…) secondo i dettami prescrittivi e vincolanti di cui al Dm 05/02/1998 e s.m.i., tra cui il test di cessione di cui all’allegato 3, e che non assumono neppure la qualifica di materia prima seconda, possano, per contro, essere comunque definiti EoW, seppur con destinazione specifica e in assenza del richiamato test di eluizione, posto che, come ricordato nel citato interpello novarese “(…) in linea generale, non è possibile considerare come materia prima una sostanza la cui commercializzazione sia subordinata alla verifica della destinazione d’uso del sito in cui deve essere utilizzata”.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
- Decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2 recante “Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale”;
- Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 28 giugno 2024, n. 127 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”;
- Decreto del Ministro dell’Ambiente 5 febbraio 1998, “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;
- Linee guida del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente per l’applicazione della disciplina End of Waste di cui all’art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006 – LN SNPA n. 41/2022.
CONCLUSIONI DEL MASE:
Con riferimento al quesito a), occorre osservare in primo luogo che le terre e rocce da scavo provenienti da siti contaminati oggetto di bonifica nonché i rifiuti interrati sono esclusi dall’ambito di applicazione del D.M. 28 giugno 2024, n. 127 relativo alla cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, come esplicitamente disposto nell’allegato 1 del medesimo decreto: “Non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti interrati. Non sono altresì ammessi alla produzione di aggregato recuperato rifiuti identificati dal codice EER 170504 provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica”….
Tanto premesso, le operazioni di recupero ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto per le tipologie escluse dall’ambito di applicazione del D.M. 28 giugno 2024, n. 127 sono soggette alle sole autorizzazioni “caso per caso” secondo i criteri e le garanzie indicate dall’articolo 184-ter del D.lgs. n. 152 del 2006 all’interno delle quali va ricondotto il quesito.
Tali operazioni di recupero (i.e. tra le quali si annoverano anche le operazioni di trattamento meccanico indicate) risultano essere, quindi, disciplinate dalle prerogative esclusive delle singole autorità competenti regionali nell’ambito dell’iter autorizzativo con valutazioni specifiche puntuali volte a garantire elevati livelli di tutela dell’ambiente e della salute umana, come richiesto dalla normativa all’esito dei preliminari pareri obbligatori garantiti dalle agenzie regionali competenti.
Con riferimento al quesito b) occorre precisare che il D.M. 28 giugno 2024, n. 127 può rappresentare il documento tecnico di riferimento, ove pertinente, all’interno dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni “caso per caso”. In proposito, giova rammentare che l’art. 184-ter, comma 3 del D.Lgs. n. 152 del 2006, prevede che ISPRA o l’agenzia per la protezione ambientale territorialmente competente partecipino alla procedura di rilascio dell’autorizzazione caso per caso rendendo il parere obbligatorio e vincolante all’autorità competente. In questo quadro si inseriscono le Linee guida SNPA n. 41/2022 per l’applicazione della disciplina End of Waste, che forniscono indicazioni operative e individuano gli elementi utili da valutare in fase istruttoria, tra cui figurano, con riferimento alla verifica della condizione c) di cui al comma 1 del medesimo articolo 184-ter, anche i criteri EoW nazionali.
Con riferimento alla richiesta di cui alla lettera c) si rimanda a quanto rappresentato per la lettera a). In particolare, per le terre e rocce da scavo provenienti da siti di bonifica le amministrazioni competenti dovranno tener conto, nell’ambito della procedura autorizzativa, delle concentrazioni di inquinanti rilevate nelle matrici ambientali ai fini dell’individuazione delle lavorazioni idonee al raggiungimento dello scopo.
Relativamente al quesito di cui alla lettera d), … In linea generale, si sottolinea che un’eventuale miscelazione di più lotti dovrebbe, in ogni caso, avvenire solo tra materiali per i quali sia stata già verificata la cessazione della qualifica di rifiuto e per i quali sia previsto il medesimo scopo specifico, in modo da garantire che anche il prodotto ottenuto dalla miscelazione dei lotti rispetti i requisiti prestazionali e ambientali fissati per tale utilizzo.
In merito al quesito di cui alla lettera e), … Si evidenzia infine che le Autorizzazioni “caso per caso”, rilasciate ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 3, che non rientrano nell’ambito di applicazione del D.M. 28 giugno 2024, n. 127, in quanto non riguardano rifiuti oggetto del regolamento medesimo, ancorché conducano alla produzione di un aggregato recuperato, e che risultano rilasciate in data antecedente all’intervento normativo che ha introdotto al medesimo comma il “parere obbligatorio e vincolante dell’ISPRA o dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente” nel procedimento autorizzatorio, trova applicazione il principio tempus regit actum e conseguentemente le stesse restano valide sino a loro scadenza in funzione della quale dovranno procedere al rinnovo salvi i casi di riesame.
Con riferimento al quesito di cui alla lettera f), relativo all’utilizzo di rifiuti in discarica ai sensi del D.M. 5 febbraio 1998 per scopi ingegneristici, si rappresenta che la cessazione della qualifica di rifiuto si concretizza solo se sono integralmente rispettate le condizioni dell’articolo 184-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 152 del 2006. Negli altri casi l’operazione si configura come ordinaria attività di recupero e non rientra nell’ambito di applicazione della disciplina relativa all’End of Waste.

