RISPOSTA AD INTERPELLO MASE 3 FEBBRAIO 2025, N. 19419
OGGETTO: Interpello ai sensi dell’articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 da parte di Confindustria. Chiarimenti in ordine all’applicazione del decreto ministeriale 28 marzo 2018, n. 69 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
QUESITO: confermare la legittimità di sommare le quantità relative alle attività di recupero indicate nell’allegato 4 del DM 5 febbraio 1998 riguardanti:
– produzione di manufatti e prodotti per l’edilizia, pari 97.870 t/a;
– produzione di conglomerati bituminosi, pari 50.230 t/a;
– utilizzo dei rifiuti per la formazione di rilevati e sottofondi stradali, pari a 85.000 t/a
per un complessivo di 233.100 ton/a, considerando che si tratta comunque di prodotti da costruzione disciplinati anche dal Regolamento N. 305/2011 UE del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, che definisce all’art 2. punto 3 come «opere di costruzione» anche le opere di ingegneria civile, quali la costruzione di strade compresi i rilevati e sottofondi stradali”.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
– Decreto ministeriale del 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;
– Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
– Decreto ministeriale 28 marzo 2018, n. 69, “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell’articolo 184 -ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
– Nota prot. n. 16293 del 5 ottobre 2018 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di “Chiarimenti circa l’interpretazione di talune disposizioni di cui al D.M. 28 marzo 2018, n. 69 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”
CONCLUSIONI DEL MASE: […] in considerazione degli utilizzi previsti dal decreto ministeriale n. 69 del 2018 per il granulato di conglomerato bituminoso, le quantità massime di rifiuti ammessi alle Attività di recupero in forma semplificata risulterebbero essere le seguenti:

In relazione al quesito proposto dall’istante, si rappresenta che il comma 1 del citato articolo 7 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 dispone che “La quantità massima impiegabile di rifiuti non pericolosi è individuata nell’allegato 4 al presente decreto in relazione alle diverse attività di recupero ammesse a procedura semplificata”.
Pertanto, la quantità massima impiegabile è specificamente individuata per ogni diversa attività di recupero ammessa, come puntualmente riportato al più volte citato l’allegato 4.
Inoltre, l’articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, dispone che “La quantità massima dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva presso l’impianto di recupero coincide con la quantità massima recuperabile individuata nell’allegato 4 per l’attività di recupero svolta nell’impianto stesso. In ogni caso, la quantità dei rifiuti contemporaneamente messa in riserva presso ciascun impianto o stabilimento non può eccedere il 70% della quantità di rifiuti individuata all’allegato 4”.
Non appare dunque possibile sommare le quantità massime di rifiuti indicate all’allegato 4 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 per lo svolgimento di una singola attività di recupero.