RISPOSTA AD INTERPELLO MASE 13 gennaio 2026, n. 5083

RISPOSTA AD INTERPELLO MASE 13 gennaio 2026, n. 5083

OGGETTO: Interpello in materia ambientale ex art. 3- septies del D.Lgs. n. 152/2006 da parte della Provincia Gallura Nord-Est Sardegna– Interpretazione dell’articolo 242, comma 7-bis e dei relativi adempimenti di cui all’art. 248 comma 2 del medesimo Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

QUESITI:

“1. se il combinato disposto di cui al comma 2-bis dell’art. 248 e del comma 7-bis dell’art. 242 può risultare applicabile con riferimento all’esecuzione delle verifiche da parte dell’ARPAS ed al conseguente rilascio della relativa certificazione da parte della Provincia nei riguardi della sola realizzazione del primo dei due stralci funzionali del progetto di messa in sicurezza, in forma anticipata rispetto al definitivo completamento delle opere di messa in sicurezza con la realizzazione del secondo ed ultimo stralcio;

2. quali modalità tecniche debbano essere osservate circa l’eventuale possibilità di rilasciare detta certificazione per stralci, in applicazione del comma 7-bis del sopra citato art. 242, in considerazione dell’insussistenza di identificazioni catastali relativamente ad uno specchio acqueo marino;

3. in considerazione del fatto che il caso di bonifica/messa in sicurezza esposto riguarda un fondale di uno specchio acqueo marino contaminato, non riconducibile all’individuazione di matrici come acque sotterranee, né a terreni, così come contemplati dal Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006, si chiede di esplicitare nella fattispecie, quali parametri dovrebbero essere tenuti in considerazione per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di bonifica in luogo delle CSC o CSR della parte Quarta del D.lgs. 152/2006”.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

  • Art. 248, commi 2 e 2-bis, d.lgs. n. 152/2006: «2. Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla Provincia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente. Qualora la Provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della relazione tecnica provvede, nei successivi sessanta giorni, la Regione, previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni. 2-bis. Nel caso gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, è possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica limitatamente alle predette matrici ambientali, ad esito delle verifiche di cui alla procedura definita dal comma 7-bis dell’articolo 242. In tal caso, la certificazione di avvenuta bonifica dovrà comprendere anche un piano di monitoraggio con l’obiettivo di verificare l’evoluzione nel tempo della contaminazione rilevata nella falda.».
  • Art. 242, comma 7-bis, d.lgs. n. 152/2006: «7-bis. Qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, è possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica di cui all’articolo 248 limitatamente alle predette matrici ambientali, anche a stralcio in relazione alle singole aree catastalmente individuate, fermo restando l’obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da contaminazione. In tal caso è necessario dimostrare e garantire nel tempo che le contaminazioni ancora presenti nelle acque sotterranee fino alla loro completa rimozione non comportino un rischio per i fruitori dell’area, né una modifica del modello concettuale tale da comportare un peggioramento della qualità ambientale per le altre matrici secondo le specifiche destinazioni d’uso. Le garanzie finanziarie di cui al comma 7 sono comunque prestate per l’intero intervento e sono svincolate solo al raggiungimento di tutti gli obiettivi di bonifica.».

CONCLUSIONI DEL MASE:

Quesiti di cui ai punti n. 1) e 2):

… si ritiene che il combinato disposto di cui al comma 2-bis dell’art. 248 e al comma 7-bis dell’art. 242 non sia applicabile alla casistica oggetto dell’istanza di interpello trasmessa dalla Provincia Gallura Nord-Est Sardegna che, si ricorda, fa espresso riferimento al “caso della messa in sicurezza, permanente o operativa che sia, nel caso che riguardi esclusivamente una porzione di fondale marino in uno specchio acqueo di complessivi 7 ettari antistanti un porto turistico, risultato contaminato e per il quale è stata attivata la procedura ai sensi dell’art. 242, qualora le operazioni di messa in sicurezza siano realizzate da un soggetto in due stralci funzionali, uno di 6 ettari e il secondo di 1 ettaro”.

Conseguentemente, anche il secondo quesito (“in considerazione dell’insussistenza di identificazioni catastali relativamente ad uno specchio acqueo marino”) non rientra nel campo di applicazione delle predette disposizioni normative che, come detto, disciplinano una diversa fattispecie.

Quesito di cui al punto n. 3)

Nell’ambito delle procedure di bonifica dei siti di interesse nazionale di cui alla Parte IV, Titolo V, del d.lgs. n. 152/2006, l’art. 252, comma 3, del citato d.lgs. fa espresso riferimento ai “valori d’intervento sito-specifici delle matrici ambientali in aree marine, che costituiscono i livelli di contaminazione al di sopra dei quali devono essere previste misure d’intervento funzionali all’uso legittimo delle aree e proporzionali all’entità della contaminazione”.

Stante il disposto in parola, limitatamente ai SIN, gli obiettivi di bonifica delle matrici ambientali sono costituiti dai valori d’intervento.

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