RISPOSTA AD INTERPELLO MASE 11 agosto 2025, n. 152853
OGGETTO: Interpello in materia ambientale ex art. 3- septies del D.Lgs. n. 152/2006 da parte dell’Autorità idrica pugliese– Utilizzo di acque reflue depurate per scopi antincendio in situazione di emergenza idrica.
QUESITI:
1. Utilizzo di acqua reflua depurata e affinata, conforme ai limiti di qualità stabiliti dal DM 185/2003, in uscita dagli impianti di depurazione e stoccata in apposite vasche, per l’approvvigionamento delle Auto Pompa Serbatoio (APS) e Auto Botte Pompa (ABP) dei Vigili del Fuoco, in assenza di rete duale, per interventi di spegnimento di incendi boschivi e non.
2. Utilizzo, in via eccezionale e temporanea, delle acque reflue depurate che rispettino i parametri della Tabella 4 dell’Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006, ai fini antincendio, in ragione dell’emergenza idrica in atto e della necessità di garantire disponibilità idrica immediata per finalità di pronto intervento.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
- art. 74, comma 1, lett. i bis) e art. 99, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo unico ambientale o TUA);
- art. 2 e Allegato I, sezione 1, Regolamento (UE) 2020/741 recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua;
- D.M. 12 giugno 2003, n. 185, Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell’articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.
CONCLUSIONI DEL MASE:
Quanto al quesito n. 1), è ammesso il riutilizzo di acque reflue per scopi antincendio quale uso industriale ai sensi e per gli effetti del d.m. n. 185/2003. In particolare:
1. nel caso di riutilizzo a fini industriali, là dove lo standard minimo previsto per tali usi dall’art. 4, comma 1, d.m. n. 185/2003 non assicuri un adeguato livello di protezione dell’ambiente in relazione allo specifico uso industriale, i limiti da applicare nel caso concreto sono individuati in sede di autorizzazione all’esito di un accordo integrativo ex art. 11 legge n. 241/1990 in relazione agli specifici usi cui sono destinate le acque;
2. ferme le pertinenti valutazioni spettanti alle autorità competenti, i valori previsti per lo scarico in acque superficiali dalla tabella 3 dell’allegato 5 alla parte terza del TUA non assicurano, neanche astrattamente, un adeguato livello di protezione dell’ambiente in relazione ad usi antincendio in ambienti naturali, urbani e agricoli;
3. ferme le pertinenti valutazioni spettanti alle autorità competenti, l’uso antincendio di acque affinate presenta caratteri materiali assimilabili agli usi civili, con la conseguenza che gli standard minimi previsti per questi ultimi dall’art. 4 comma 1 del d.m. 185/2003 e dal punto 1 dell’allegato allo stesso d.m. n. 185/2003 costituiscono un solido riferimento ai fini del riutilizzo delle acque per usi antincendio.
Quanto al quesito n. 2), ai sensi dell’art. 6 d.m. n. 185/2003, non è ammissibile alcuna forma di riutilizzo in assenza di un previo titolo autorizzativo.

