Relazione di riferimento ed impianti di gestionerifiuti – M.Sanna

Relazione di riferimento ed impianti di gestione rifiuti

di Mauro Sanna

La “relazione di riferimento” prevista dalla Direttiva europea 2010/75/UE, cd. “IED” – Industrial Emission Directive – è stata recepita nella normativa italiana con il D.Lgs. n. 46/2014. Questo decreto infatti, ha modificato il D.lgs. 152/06 introducendo alla lett. v-bis del comma 1 dell’art. 5 la definizione di “relazione di riferimento” costituita da: informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività e stabilendo l’emanazione di uno o più decreti da parte del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per definire le modalità per la redazione della relazione di riferimento.

Con la Circolare MATTM n. 12422 del 17 giugno 2015, come direttiva per la corretta applicazione della norma, sono stati emanati gli indirizzi sulla presentazione della relazione di riferimento e successivamente, con il DM 15 aprile 2019, n. 95, sono state poi indicate le modalità di redazione della relazione di riferimento

La circolare MATTM n. 12422 del 17 giugno 2015

La Circolare MATTM 12422 del 17 giugno 2015, al paragrafo 12, contenente Ulteriori indirizzi sulla presentazione della relazione di riferimento, evidenzia che: … gli impianti che effettuano gestione rifiuti non sono tenuti a presentare la relazione di riferimento, nemmeno nella forma della verifica preliminare, in relazione ai rifiuti gestiti.1

Tale considerazione, per quanto riportato nella medesima circolare, viene basata sul fatto “che le “sostanze pericolose” oggetto degli obblighi correlati alla relazione di riferimento sono le sostanze e le miscele così definite ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera v-octies del D.Lgs. 152/06, e poi individuate quali “pertinenti” ai sensi dell’allegato 1, punto 1, del DM 272/2014. Tale definizione di “sostanze pericolose”, del tutto in linea con quella comunitaria, fa esplicito riferimento al regolamento REACH, e in particolare all’articolo 2, punti 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, e non è pertanto applicabile ai rifiuti.”

Sulla base di tali premesse, la circolare conclude quindi che: considerato che i rifiuti sono esclusi dall’ambito di applicazione del suddetto regolamento, che le disposizioni relative alla chiusura e ai successivi necessari interventi sono di norma previste dalle autorizzazioni rilasciate per la costruzione e realizzazione di impianti di gestione rifiuti ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006, anche per evitare di determinare rischi per l’acqua e il suolo, e che per gli impianti di gestione rifiuti sono previste specifiche garanzie fideiussorie anche ai fini del ripristino ambientale, gli impianti che effettuano gestione rifiuti non sono tenuti a presentare la relazione di riferimento, nemmeno nella forma della verifica preliminare, in relazione ai rifiuti gestiti.

In relazione a tale tipologia di impianti, lascia poi come riserva la possibilità che “Ove la relazione di riferimento sia dovuta, peraltro, resta l’opportunità di considerare la presenza dei rifiuti nella definizione dei “centri di pericolo” di cui al punto 10, dell’allegato 2, del DM 272/2014, e la facoltà del gestore di integrare la caratterizzazione anche considerando la possibile contaminazione che può essere determinata dalla presenza dei rifiuti.

La Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010

La Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2010/75/UE del 24 novembre 2010, in relazione alle sostanze pericolose ed alla tipologia di impianti per i quali è previsto l’obbligo della presentazione della relazione di riferimento, si limita a precisare:

  • all’articolo 22, paragrafo 2: Quando l’attività comporta l’utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell’installazione, il gestore elabora e trasmette all’autorità competente una relazione di riferimento prima della messa in servizio dell’installazione o prima dell’aggiornamento dell’autorizzazione rilasciata per l’installazione, per la prima volta dopo il 7 gennaio 2013;
  • all’articolo 3, punto 3): «installazione», l’unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell’allegato I o nell’allegato VII, parte I, e qualsiasi altra attività accessoria presso lo stesso luogo, che sono tecnicamente connesse con le attività elencate nei suddetti allegati e possono influire sulle emissioni e sull’inquinamento;
  • all’articolo 3, punto 18) «sostanze pericolose», sostanze o miscele pericolose come definite all’articolo 2, punti 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Di conseguenza, quanto esplicitato nella circolare MATTM n. 12422 del 17 giugno 2015, relativamente alla esenzione degli impianti di gestione dei rifiuti dagli obblighi di redazione e presentazione della relazione di riferimento nei tempi e nei modi previsti, considerato il contesto normativo, in particolare l’articolo 22, paragrafo 2 della direttiva 2010/75/UE sopra richiamato, desta perciò alcune perplessità, se non dei dubbi, sul fatto che essa sia conforme ed in ossequio a quanto stabilito dalla direttiva stessa, applicabile alle attività industriali che causano inquinamento di cui ai capi da II a VI della medesima e per le quali è previsto l’obbligo di redazione e presentazione della relazione di riferimento.

Nella direttiva, infatti, non vi è alcun riferimento al regolamento REACH, essa infatti si riferisce esclusivamente all’articolo 2, punti 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, ben distinto dal regolamento (CE) n. 1907/2006.

Comunicazione della Commissione 2014/C 136/01

Le medesime definizioni della direttiva sono anche esplicitate e ribadite dalle Linee guida della Commissione europea sulle “relazioni di riferimento” (Comunicazione della Commissione 2014/C 136/01) dove, nel sottoparagrafo 4.2 riguardante Frasi e parole chiave utilizzate nella direttiva, si chiarisce che:

Ai fini delle presenti linee guida, con le seguenti spiegazioni si intende chiarire ulteriormente il significato dei termini di seguito riportati utilizzati nell’ambito della direttiva.

Per «sostanze pericolose pertinenti» (articolo 3, paragrafo 18 e articolo 22, paragrafo 2, primo comma) si intendono le sostanze o miscele definite all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (regolamento CLP) che, in virtù della propria pericolosità, mobilità, persistenza e biodegradabilità (nonché di altre caratteristiche) potrebbero contaminare il suolo e le acque sotterranee e che vengono usate, prodotte e/o rilasciate dall’installazione.

Nel sottoparagrafo 5.1 delle medesime Linee guida poi, per la identificazione delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate nell’installazione da riportare nella relazione è previsto di: Stilare un elenco di tutte le sostanze pericolose trattate entro i confini dell’installazione (come materie prime, prodotti, semilavorati, sottoprodotti, emissioni o rifiuti). L’elenco dovrà comprendere tutte le sostanze pericolose associate sia alle attività di cui all’allegato I della direttiva, sia alle attività accessorie che sono tecnicamente connesse con le attività svolte e che possono influire sull’inquinamento del suolo o delle acque sotterranee.

Il sottoparagrafo 5.2 seguente specifica anche che, per identificare le sostanze pericolose pertinenti: Le fonti di informazione potranno includere l’inventario delle classificazioni e delle etichettature, che contiene informazioni sulle classificazioni e le etichettature delle sostanze notificate ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 (regolamento CLP), nonché le informazioni chimiche sulle sostanze registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH). Altre possibili fonti di informazione sono le relazioni sulle valutazioni dei rischi riguardanti i 141 composti chimici di cui al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio (regolamento sulle sostanze esistenti). Tutte le suddette fonti sono disponibili nel sito web dell’ECHA.

Pertanto il regolamento REACH viene citato in questa sede solo come possibile ulteriore fonte di informazione per la identificazione delle sostanze pericolose.

La normativa italiana di recepimento della Direttiva 2010/75/UE

Relativamente a quanto previsto dalla normativa italiana di recepimento, anche l’articolo 29-ter, comma 1, lettera m), del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, che recepisce la direttiva 2010/75/UE, in conformità ad essa, per individuare i soggetti tenuti alla presentazione della relazione di riferimento, precisa soltanto che: se l’attività comporta l’utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterrane nel sito dell’installazione, il gestore è tenuto ad elaborare una relazione di riferimento prima della messa in esercizio dell’installazione o prima del primo aggiornamento dell’autorizzazione rilasciata, per la quale l’istanza costituisce richiesta di validazione.

Anche il Decreto 15 aprile 2019, n. 95 “Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento”, per quanto riguarda gli impianti per i quali è previsto l’obbligo di presentazione della relazione oltre a quelli che sono specificati in esso in modo puntuale all’articolo 3,2 individua soltanto le installazioni per le quali è verificata la sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento ai sensi dell’articolo 4, il quale a sua volta, stabilisce che: la sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento è verificata applicando la procedura di cui all’Allegato 1. È fatta salva la facoltà del gestore di presentare comunque la relazione di riferimento.

In conclusione, né nella normativa comunitaria né in quella nazionale, relativamente alle sostanze pericolose a cui ci si deve riferire per stabilire la necessità o meno di presentare la relazione di riferimento, vi è alcuna precisazione espressa su quanto specificato nella circolare del Ministero dell’ambiente n. 12422 del 17 giugno 2015.

Questa infatti, senza tenere conto di quanto stabilito dalla direttiva, esenta, senza alcun supporto normativo, gli impianti di trattamento di rifiuti dalla presentazione della relazione di riferimento prevista a norma dell’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE.

La circolare si limita a far salva la facoltà del gestore di tali impianti di integrare per sua volontà la relazione di riferimento, ove essa sia già dovuta, considerando la presenza dei rifiuti tra i “centri di pericolo” previsti al punto 10 dell’allegato 2 del DM 272/2014, decreto peraltro annullato dalla sentenza del TAR del Lazio n. 11452 del 20 novembre 2017.


  1. e prosegue: “Conseguentemente per gli impianti di gestione dei rifiuti, fermi restando i distinti obblighi di caratterizzazione e ripristino del sito previsti dalle altre norme applicabili, gli obblighi connessi alla relazione di riferimento vanno riferiti esclusivamente alle “sostanze pericolose pertinenti” eventualmente gestite nel sito (ad esempio per la presenza di serbatoi di oli lubrificanti, di combustibili, di prodotti chimici necessari al processo, o di stoccaggi di materiale che ha cessato di essere rifiuto), e non alla presenza dei rifiuti.”↩︎
  2. DM 15 aprile 2019, n. 95, art. 3: 1. Ai sensi dell’articolo 29 -ter del decreto legislativo3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla domanda di autorizzazione integrata ambientale è presentata la relazione di riferimento relativa: a) agli impianti elencati nell’Allegato XII, alla parte seconda, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai punti 1, 3, 4 e 5; b) agli impianti di cui al punto 2 dell’Allegato XII, alla parte seconda, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove tali impianti siano alimentati, anche solo parzialmente, da combustibili diversi dal gas naturale;↩︎
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