REGOLAMENTO (UE) 2024/1157 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 aprile 2024 relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento (CE) n. 1013/2006
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana e a contribuire alla neutralità climatica e al conseguimento di un’economia circolare e dell’obiettivo dell’inquinamento zero prevenendo o riducendo gli impatti negativi che possono derivare dalle spedizioni dei rifiuti e dal trattamento dei rifiuti nel luogo di destinazione. Stabilisce le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione dell’origine, della destinazione e dell’itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1.Il presente regolamento si applica:
a) alle spedizioni di rifiuti tra Stati membri, con o senza transito attraverso paesi terzi;
b) alle spedizioni di rifiuti importati nell’Unione da paesi terzi;
c) alle spedizioni di rifiuti esportati dall’Unione verso paesi terzi;
d) alle spedizioni di rifiuti in transito nel territorio dell’Unione nel corso del tragitto verso o da paesi terzi.
2.Sono esclusi dall’ambito d’applicazione del presente regolamento:
a) i rifiuti, comprese le acque reflue e i residui prodotti dalla normale attività delle navi e delle piattaforme offshore fino a quando tali rifiuti sono scaricati a terra per essere recuperati o smaltiti, purché i rifiuti siano disciplinati dalla direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio (33), dalla convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi, dalla Convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi o da altri strumenti internazionali vincolanti pertinenti;
b) i rifiuti prodotti a bordo di veicoli, treni, aeromobili e navi, fino a quando tali rifiuti sono scaricati a terra per essere recuperati o smaltiti;
c) le spedizioni di rifiuti radioattivi come da definizione di cui all’articolo 5 della direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio (34);
d) le spedizioni di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati come da definizione di cui all’articolo 3, punti 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009, rispettivamente, ad eccezione dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati miscelati o contaminati con rifiuti che figurano tra i rifiuti pericolosi nell’elenco dei rifiuti di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE;
e) le spedizioni di acque reflue disciplinate dalla direttiva 91/271/CEE del Consiglio (35) o da altra legislazione dell’Unione pertinente;
f) le spedizioni di sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (36) e che non sono costituite da sottoprodotti di origine animale né li contengono;
g) le spedizioni di rifiuti dall’Antartico nell’Unione ai sensi delle disposizioni del protocollo sulla protezione ambientale del trattato Antartico (37);
h) le spedizioni di diossido di carbonio ai fini dello stoccaggio geologico a norma della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (38);
i) le navi battenti bandiera di uno Stato membro che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1257/2013 ad eccezione delle navi che:
i) sono considerate rifiuti pericolosi, situati in una zona soggetta alla giurisdizione nazionale di uno Stato membro ed esportati dall’Unione a fini di recupero, ai quali si applicano solo gli articoli 39, 48 e 49 e il titolo VII del presente regolamento; o
ii) sono considerate rifiuti, situati in una zona soggetta alla giurisdizione nazionale di uno Stato membro e destinati a essere smaltiti.