REGOLAMENTO (UE) 2026/250 DELLA COMMISSIONE del 2 febbraio 2026 che rettifica il regolamento (UE) 2024/3190 della Commissione relativo all’utilizzo del bisfenolo A (BPA) e di altri bisfenoli e derivati di bisfenoli con classificazione armonizzata per specifiche proprietà pericolose in determinati materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 e che abroga il regolamento (UE) 2018/213
Articolo 1
Il regolamento (UE) 2024/3190 è così rettificato:
- al considerando 18, la quarta frase è sostituita dalla seguente:
«Pertanto, al fine di concedere tempo sufficiente per commercializzare le applicazioni relative a questi tipi di imballaggi ed evitare sprechi alimentari, è opportuno consentire la prima immissione sul mercato di oggetti finali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari che utilizzano vernici e rivestimenti fabbricati con BPA, in particolare per gli imballaggi utilizzati per la conservazione di frutta, ortaggi e prodotti ittici trasformati, per un periodo di 36 mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.»;
- l’articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
Divieto di utilizzo del BPA
- Sono vietati l’utilizzo del BPA nella fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e l’immissione sul mercato dell’Unione di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari fabbricati utilizzando il BPA.
- In deroga al paragrafo 1, il BPA può essere utilizzato nella fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari per un’applicazione specifica ed è consentita l’immissione sul mercato dell’Unione di tali materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari conformemente all’allegato II, fatte salve le restrizioni ivi stabilite.»;
- all’articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per la selezione dei metodi utilizzati per verificare che un materiale o un oggetto destinato a venire a contatto con i prodotti alimentari non contenga BPA residuo, un altro bisfenolo pericoloso o un derivato pericoloso di un bisfenolo, o non rilasci tali sostanze nei prodotti alimentari al di sopra del limite di rilevabilità specificato o del limite di migrazione specifica, si applicano le norme aggiuntive seguenti:
a) laddove il laboratorio di riferimento dell’Unione europea per i materiali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari abbia sviluppato o raccomandato un metodo, è utilizzato tale metodo;
b) il metodo dispone di un limite di rilevabilità di 1 μg/kg, a meno che non sia stabilito un limite di rilevabilità diverso nell’allegato II o nell’ambito del metodo raccomandato conformemente alla lettera a);
c) per verificare che un materiale o un oggetto destinato a venire a contatto con i prodotti alimentari non contenga BPA residuo, un altro bisfenolo pericoloso o un derivato pericoloso di un bisfenolo, è utilizzato un metodo di estrazione.»;
- l’articolo 11 è sostituito dal seguente:
«Articolo 11
Disposizioni transitorie relative agli oggetti finali monouso destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari
- Gli oggetti finali monouso destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, fabbricati utilizzando il BPA, conformi alle norme applicabili prima della data di entrata in vigore del presente regolamento ma non conformi alle norme del presente regolamento possono essere immessi per la prima volta sul mercato fino al 20 luglio 2026.
- In deroga al paragrafo 1, i seguenti oggetti finali monouso destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, conformi alle norme applicabili prima della data di entrata in vigore del presente regolamento ma non conformi alle norme del presente regolamento possono essere immessi per la prima volta sul mercato fino al 20 gennaio 2028:
a) oggetti finali monouso destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari adibiti alla conservazione dei prodotti alimentari seguenti:
i) ortofrutticoli, esclusi i prodotti definiti nell’allegato I della direttiva 2001/112/CE del Consiglio (13); oppure
ii) prodotti della pesca definiti dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (14);
b) oggetti finali monouso destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari sui quali una vernice o un rivestimento fabbricato utilizzando il BPA è stato applicato solo sulla superficie metallica esterna.
3. Gli oggetti finali monouso destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari immessi per la prima volta sul mercato a norma dei paragrafi 1 e 2 possono essere riempiti con prodotti alimentari e sigillati durante i 12 mesi successivi alla scadenza del periodo transitorio applicabile. I prodotti alimentari imballati che ne derivano possono essere immessi sul mercato fino ad esaurimento delle scorte.»;
- all’articolo 12, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli oggetti finali ad uso ripetuto destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari che sono stati immessi per la prima volta sul mercato a norma del paragrafo 1 possono rimanere sul mercato fino al 20 luglio 2027. Gli oggetti finali ad uso ripetuto destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari che sono stati immessi per la prima volta sul mercato a norma del paragrafo 2 possono rimanere sul mercato fino al 20 gennaio 2029»;
- nell’allegato III, il punto 3 è sostituito dal seguente:
«(3) l’identità dei materiali intermedi destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari o degli oggetti finali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2026
Per la Commissione
La presidente

