REGOLAMENTO DELEGATO(UE) 2025/1930 DELLA COMMISSIONE del 15 maggio 2025 che modifica il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il Dechlorane Plus
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2025
ALLEGATO
Nell’allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021 è aggiunta la seguente voce:
| Sostanza | N. CAS | Numero CE | Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni | 
| Dechlorane PlusIl “Dechlorane Plus” comprende il suo isomero sin- e il suo isomero anti- | 13560-89-9 135821-03-3 135821-74-8 | 236-948-9 | Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alle concentrazioni di Dechlorane Plus: pari o inferiori a 1 000 mg/kg (0,1 % in peso), se presenti in sostanze, miscele o articoli fino al 15 aprile 2028; pari o inferiori a 1 mg/kg (0,0001 % in peso), se presenti in sostanze, miscele o articoli successivamente al 15 aprile 2028. In deroga a quanto sopra, l’immissione in commercio e l’uso del Dechlorane Plus sono autorizzati: nelle applicazioni aerospaziali, spaziali e di difesa, fino al 26 febbraio 2030; nelle applicazioni di diagnostica medica per immagini, fino al 26 febbraio 2030; nei dispositivi e nelle strutture per la radioterapia, fino al 26 febbraio 2030; nei pezzi di ricambio per o per la riparazione di: i) veicoli a motore terrestri;ii) macchine industriali fisse per l’agricoltura, la silvicoltura e l’edilizia;iii) apparecchiature a motore destinate all’uso in ambito marittimo, nel giardinaggio, nella silvicoltura e all’aperto diverse da quelle di cui al punto ii);iv) nelle applicazioni aerospaziali, spaziali e di difesa;v) negli strumenti di analisi, misurazione, controllo, monitoraggio, prova, produzione e ispezione,per la cui produzione era stato inizialmente utilizzato il Dechlorane Plus, fino al termine del loro ciclo di vita o fino al 31 dicembre 2043, se questa data è anteriore; nei pezzi di ricambio per o per la riparazione di: dispositivi medici e accessori per dispositivi medici che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/745; dispositivi medico-diagnostici in vitro e accessori per dispositivi medico-diagnostici in vitro che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/746, per la cui produzione era stato inizialmente utilizzato il Dechlorane Plus, fino al termine del loro ciclo di vita.3. La Commissione valuta la necessità di prorogare le deroghe specifiche di cui al punto 2, lettere a), b) e c), entro il 1o aprile 2028;4. Gli articoli contenenti Dechlorane Plus di cui al punto 2, lettere da a) a d), già in uso nell’Unione alla data di scadenza della pertinente deroga o prima, possono continuare a essere utilizzati.5. Sono consentiti l’immissione in commercio e l’uso dei pezzi di ricambio contenenti Dechlorane Plus di cui al punto 2, lettera d), punto iv), che sono presenti nel territorio dell’Unione al 31 dicembre 2043 o prima di tale data.». | 
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