In nome del principio di precauzione le Amministrazioni possono provvedere a scongiurare i rischi per la salute pubblica anche senza attendere che sia effettivamente provata l’esistenza di tali rischi
Ordinanza Corte di Cassazione Sezioni Unite civili 18 gennaio 2024, n. 2000
… l’ordinanza n. 29299 del 2021 ha espressamente previsto, occupandosi del c.d. deflusso minimo vitale dei corsi d’acqua, che le previsioni di cui all’articolo 7 del Dm 28 luglio 2004, contenente le linee-guida del Ministero dell’ambiente in forza del Dlgs n. 152 del 1999 ed in attuazione della direttiva 2000/60/Ce, costituiscono un parametro complesso e variabile in relazione a ciascun corso d’acqua a seconda dei suoi diversi tratti; di talché esse non esauriscono la discrezionalità in fase esecutiva delle P.A. ai fini della determinazione del Dmv, potendo essere fissati criteri più rigorosi ove resi necessari dall’esigenza di più elevata tutela della qualità del corpo idrico, siccome imposti dal citato principio di precauzione.
… in nome del principio in questione, le Amministrazioni provvedano a scongiurare i rischi per la salute pubblica anche senza attendere che sia effettivamente provata l’esistenza di tali rischi.
È proprio il rispetto del principio di precauzione ad esigere, dunque, che in presenza di un rischio ipotetico sì, ma evidenziato come concreto e grave, esattamente come nel caso in esame, debba essere preferita la strada che permette il raggiungimento di una maggiore certezza, soprattutto in una situazione di dubbio.