La natura di illecito istantaneo di cui all’articolo 256, comma primo, del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, non è esclusa nel caso di condotta caratterizzata da mera “occasionalità”, bensì dalla sua “assoluta occasionalità”
Ordinanza Corte di Cassazione 7 gennaio 2025, n. 520
… la rilevanza della “assoluta occasionalità” ai fini dell’esclusione della tipicità deriva non già da una arbitraria delimitazione interpretativa della norma, bensì dallo stesso tenore della fattispecie penale, che, punendo la “attività” di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione, concentra il disvalore d’azione su un complesso di azioni, che, pur non dovendo ricorrere congiuntamente, devono comunque essere indici di un minimum di organizzazione che ne lasci concretamente desumere la loro reiterazione così da escludere dall’orbita della rilevanza penale la condotta assolutamente estemporanea;
… per escludere la rilevanza penale della condotta è necessario che, nel caso concreto, non sia ravvisabile alcuna attività di “gestione” dei rifiuti, circostanza che è esclusa non già nel caso di condotta caratterizzata da mera “occasionalità”, bensì da “assoluta occasionalità” (come, ad esempio, nel caso di soggetto privato che provveda al trasporto di rifiuti propri da portare in discarica).